Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding multiple independent grounds for decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Monica Doria's cassation appeal inadmissible because it failed to address all grounds used by the Court of Appeal to deny the application of the exclusion of punishability. While the appellant criticized only one of two independent rationales regarding the conduct's repetition and threshold, the court ruled that attacking a single ground is insufficient when multiple autonomous reasons support the decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 521 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity by criticizing only one of several independent grounds upon which the lower court's decision was based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Doria Monica, nata a Milano il 29/04/1985 avverso la sentenza del 11/11/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/11/2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Gup di Milano del 4.10.2018 assolveva Doria Monica dal reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) per non aver commesso il fatto, dichiarava non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine al reato di bancarotta semplice di cui al capo A) per intervenuta prescrizione, confermava l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000 contestato al capo G)- perché nella qualità di legale rappresentante della Kappa Logistic soc.coop. compensava indebitamente ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali relativamente agli anni 2013 e 2014 - e rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione, disponendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Doria Monica, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello, dopo aver ritenuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e confermato l'assoluta mancanza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente per i diversi reati fallimentari, aveva escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., con una motivazione che, di fatto, modificava il capo di imputazione con violazione del principio di cui all'art. 521 cod.proc.pen.; i Giudici di appello, in particolare, avevano affermato che gli importi indicati nel capo G) dell'imputazione erano stati sottostimati per una erronea valutazione degli elementi forniti dalla Guardia di Finanza di Milano nell'annotazione del 16.10.2015. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza ha fondato il diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. su due argomenti:
1) reiterazione della condotta in un lasso temporale di due anni con utilizzo di innumerevoli modelli F24;
2) superamento non marginale della soglia di punibilità.2. La ricorrente non si confronta criticamente con il primo argomento esposto dalla Corte di appello, incentrandosi la doglianza proposta solo sul secondo profilo motivazionale. Ebbene è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste- come nella specie - siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente 7-litnton asi Vito D