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Sentenza — n. 41777/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41777/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41777/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 25/05/2020, la Corte di appello di Messina, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Marino Maria Chiara, con la quale veniva chiesta la dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 181 comma 1 bis d.lgs 42/2004, in applicazione della sentenza n. 56/2016 della Corte Costituzionale, essendo stata rilasciata in data 21.6.2020 autorizzazione paesaggistica da parte della competente Sovrintendenza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 41777/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso consegue, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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autorizzazione in materia di protezione della natura impugnazione di decisioni amministrative ritiro dell'autorizzazione protezione del paesaggio legittimazione a contestare licenza declinatoria di competenza
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marino Maria Chiara, nata a Catania il 27/06/1987 avverso l'ordinanza del 25/05/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/05/2020, la Corte di appello di Messina, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Marino Maria Chiara, con la quale veniva chiesta la dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 181 comma 1 bis d.lgs 42/2004, in applicazione della sentenza n. 56/2016 della Corte Costituzionale, essendo stata rilasciata in data 21.6.2020 autorizzazione paesaggistica da parte della competente Sovrintendenza.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Marino Maria Chiara, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ed esercizio da parte del giudice di una potestà amministrativa riservata agli organi amministrativi in riferimento agli artt. 167 e 181 d.lgs 42/2004. Argomenta che la Corte di appello, a fronte del rilascio di provvedimento di compatibilità paesaggistica in relazione alle opere per le quali era intervenuta sentenza di condanna, riteneva, a seguito della sentenza n. 56/2016 della Corte Costituzionale, che le opere abusive integravano il reato di cui all'art. 181, comma 1 bis, d.lgs 42/2004, ma, nel verificare l'incidenza della rilasciata valutazione di compatibilità paesaggistica, non si pronunciava sulla legittimità del provvedimento né lo disapplicava ma ne rivalutava indebitamente i presupposti di fatto e di diritto, così sostituendosi, in maniera indebita ed illegittima, alle valutazioni discrezionali dell'autorità amministrativa. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. La Corte di appello, con apprezzamento in fatto adeguatamente e logicamente argomentato e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato che le opere per cui era intervenuta condanna per il reato di cui all'art. 181, comma- 1 bis d.lgs 42/2004, non coincidevano con quelle oggetto del provvedimento di compatibilità paesaggistica allegato dalla ricorrente. La decisione è conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui il rilascio della valutazione paesaggistica, all'esito della procedura prescritta dall'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non determina automaticamente la non punibilità del reato paesaggistico, in quanto è obbligo del giudice accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la sanatoria paesaggistica (cfr. Sez. 3, n. 889 del 29/11/2011,dep.13/01/2012, Rv.251640 - 01; Sez.3, n.36454 del 31/05/2019, Rv.276758 - 01). Il motivo proposto è dunque, privo di fondamento.

3. Al rigetto del ricorso consegue, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/10/2021 Il Consi