Sentenza — n. 41764/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9 marzo 2021 il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l'opposizione, formulata dal difensore della curatela fallimentare Cabley Company srl, nei confronti dell'ordinanza del 28 marzo 2019 che disponeva la confisca de. i beni intestati alla persona giuridica già oggetto di sequestro preventivo per equivalente, fino a concorrenza di euro 224.721,73, siccome disposto dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 26 gennaio 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41764/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né i beni rappresentavano, in via diretta ovvero indiretta, profitto del reato. Al contrario, non potevano definirsi profitto del reato il compendio industriale sottoposto a sequestro, né le polizze assicurative descritte in atti, non trattandosi di beni fungibili ovvero direttamente riconducibili al profitto del reato tributario. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la carenza di motivazione circa il rilievo che i beni confiscati dovevano considerarsi profitto diretto del reato tributario compiuto dall'organo della società, e quindi suscettibili di confisca.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Curatela Fallimento Cabley Company srl, in persona del Curatore avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del Tribunale di Lamezia Terme visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genérale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 marzo 2021 il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l'opposizione, formulata dal difensore della curatela fallimentare Cabley Company srl, nei confronti dell'ordinanza del 28 marzo 2019 che disponeva la confisca de. i beni intestati alla persona giuridica già oggetto di sequestro preventivo per equivalente, fino a concorrenza di euro 224.721,73, siccome disposto dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 26 gennaio 2017.
2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, invocando erronea applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 143, della legge 244 del 2007 e rammentando che Teresa Tomaselli, già amministratore unico della società (dichiarata fallita il 26 novembre 2015), era stata infine condannata dal Tribunale lametino con sentenza del 6 settembre 2018 per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, parte ricorrente ha osservato che non era possibile sottoporre a confisca per equivalente i beni della persona giuridica per reati tributari commessi dai suoi organi, salva l'ipotesi - inesistente in specie - che detta persona giuridica fosse solamente uno schermo in favore dell'amministratore, in realtà effettivo titolare dei cespiti.
Né i beni rappresentavano, in via diretta ovvero indiretta, profitto del reato. Al contrario, non potevano definirsi profitto del reato il compendio industriale sottoposto a sequestro, né le polizze assicurative descritte in atti, non trattandosi di beni fungibili ovvero direttamente riconducibili al profitto del reato tributario. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la carenza di motivazione circa il rilievo che i beni confiscati dovevano considerarsi profitto diretto del reato tributario compiuto dall'organo della società, e quindi suscettibili di confisca.
In tal senso nulla aveva specificato neppure l'ordinanza di confisca del Tribunale lametino, in quanto all'epoca il sequestro era stato disposto in ragione del valore equivalente, e non già in quanto profitto diretto del reato tributario.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione ai motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro evidente connessione, l'ordinanza impugnata - dopo avere ripercorso i principi fissati in tema di ammissibilità del sequestro preventivo sui beni degli enti, funzionale alla confisca per equivalente nell'ipotesi di reati tributari commessi dal legale rappresentante della persona giuridica (cfr. Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646), ovvero in ordine alla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità della persona giuridica - ha solamente osservato che in specie si verteva "in un'ipotesi di sequestro diretto del profitto del reato nei confronti del reo, tale dovendosi qualificare le somme corrispondenti alla imposta evasa"; e che "nel caso di specie i beni oggetto di confisca costituiscono il profitto diretto del reato, per le ragioni esposte in parte motiva". 4.2.
Ciò posto, se è vero che in caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica il sequestro preventivo funzionale alla confisca, nei confronti della società, è possibile solo sui beni su cui disporre la confisca diretta, previa individuazione del profitto del reato, mentre in mancanza è possibile il sequestro per equivalente dei beni dell'imputato (ad es. Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, dep. 2017, Di Florio, Rv. 271254), in specie l'ordinanza impugnata, pur prendendo le mosse dai richiamati complessivi orientamenti di questa Corte di legittimità, ha espresso (v. supra) considerazioni del tutto apodittiche, apparentemente slegate dalle circostanze di fatto - che per vero mai vengono evocate - e in definitiva sprovviste dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata, e soprattutto il percorso logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656;
Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 4.3. Va da sé che il ricorso coglie quindi nel segno, e che si rende necessario un nuovo esame da parte del Giudice del merito.
5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lamezia Terme.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lamezia Terme. Così deciso in Roma il 15/09/2021 Il Consigliere estensore Il P