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Sentenza — n. 41761/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41761/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41761/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19/3/2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 17/12/2019 dal Tribunale di Como, dichiarava non doversi procedere nei'confronti di Felice Spanò in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione, e confermava la condanna di Carin Bergero alla t pena di un anno di reclusione, in relazione al delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41761/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello, sul punto, ha poi ampiamente richiamato le parole dello Spanò, che - pur affermando di aver sempre fatturato alla "Minniti" soltanto posa e lavorazione dei materiali - aveva però emesso fatture (quelle in rubrica) anche per la fornitura degli stessi, per quanto già fatturata dalla "Colacchio". Una doppia fatturazione riportata in dichiarazione, dunque, che non poteva avere altro fine che il dolo (specifico) di evasione di cui all'art. 2 contestato; a nulla rilevando, infine, l'asserita esiguità dell'imposta evasa, perché argomento di merito - valutazione soggettiva - non valutabile in questa sede e, peraltro, già adeguatamente affrontato dalla Corte di appello.

Parole chiave

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fatture fittizie omissione della contabilità spese giustificate dall'uso commerciale falsità in documenti di servizio documenti mancanti frode fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bergero Carin, nata a Volta Mantovana (Mn) il 24/8/1972 avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Bruno Poggio in sostituzione dell'Avv. Marco Tullio Martino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/3/2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 17/12/2019 dal Tribunale di Como, dichiarava non doversi procedere nei'confronti di Felice Spanò in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione, e confermava la condanna di Carin Bergero alla t pena di un anno di reclusione, in relazione al delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione quest'ultima, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione e falsa applicazione della norma contestata, con motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. La Corte di appello avrebbe riconosciuto, con riguardo alle operazioni indicate in rubrica, una doppia fatturazione in realtà inesistente, che non potrebbe esser tratta né dalle dichiarazioni del coimputato Spanò, inizialmente approssimative, né dalla documentazione in atti, che confermerebbe la tesi difensiva quanto agli importi ricevuti dallo Spanò stesso.

Sarebbe un fuor d'opera, inoltre, ritenere che la società della ricorrente avesse utilizzato fatture per operazioni inesistenti per lucrare solo 12 mila euro circa, a fronte di un appalto per varie centinaia di migliaia di euro, tutte regolarmente fatturate. Peraltro, anche a voler immaginare l'inesistenza soltanto soggettiva delle prestazioni, questa non si tradurrebbe in alcun vantaggio per l'utilizzatore delle fatture, che porterebbe in dichiarazione costi realmente sostenuti, ancorché nei confronti di un differente soggetto; con ogni conseguenza, dunque, anche in punto di dolo specifico, evidentemente assente.

Il reato in rubrica, pertanto, non sussisterebbe, difettando una condotta di evasione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato risultano inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge e di un (triplice) vizio motivazionale, la ricorrente tende infatti ad ottenere in questa sede una nuova e differente valutazione delle stesse risultanze istruttorie (l'esame di Spanò ed i documenti prodotti) già esaminate dai Giudici del merito, sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.6.

A ciò si aggiunga che la Corte di appello - nel pronunciarsi sulle medesime questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive emergenze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, dunque, non censurabile. In particolare, la sentenza ha sottolineato che era stato proprio l'emittente Spanò - con dichiarazioni autoaccusatorie - ad affermare l'inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate dalla "All-Fe-System" alla "s.r.l. Minniti & Co.- Impresa Generale Costruzioni", in quanto le stesse erano state in realtà eseguite da un altro ente, la "Colacchio Filippo s.r.l."; queste prestazioni, peraltro, erano state oggetto di doppia fatturazione, prima da quest'ultima direttamente alla "Minniti", poi dalla "All-Fe-System" ancora alla società della ricorrente.

La Corte di appello, sul punto, ha poi ampiamente richiamato le parole dello Spanò, che - pur affermando di aver sempre fatturato alla "Minniti" soltanto posa e lavorazione dei materiali - aveva però emesso fatture (quelle in rubrica) anche per la fornitura degli stessi, per quanto già fatturata dalla "Colacchio". Una doppia fatturazione riportata in dichiarazione, dunque, che non poteva avere altro fine che il dolo (specifico) di evasione di cui all'art. 2 contestato; a nulla rilevando, infine, l'asserita esiguità dell'imposta evasa, perché argomento di merito - valutazione soggettiva - non valutabile in questa sede e, peraltro, già adeguatamente affrontato dalla Corte di appello.

7. Da ultimo, deve essere respinta - perché manifestamente infondata - anche. la tesi che negherebbe la sussistenza del delitto di cui all'art. 2 in esame a fronte di fatture (solo) soggettivamente inesistenti. E' costante, infatti, l'indirizzo di questa Corte secondo cui la norma non distingue affatto tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni indicate in fattura (tra le altre, Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, Di Napoli, Rv. 275962; Sez. 3, n. 30874 del 2/3/2018, Hugony, Rv. 273728), ravvisando comunque la consumazione del delitto, quando sostenuto dal necessario dolo specifico, come nel caso di specie; nel quale, peraltro, è stata riscontrata anche la doppia fatturazione riportata nelle sentenze di merito, così confermandosi ulteriormente anche il profilo soggettivo del delitto.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor