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Sentenza — n. 41593/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41593/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41593/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 9 luglio 2020 il Giudice per le indagini preliminari di Livorno, riqualificata la condotta ascritta a Simona Garaventa ai sensi dell'art. 4, comma 49-bis, I. n. 350 del 2003, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché il fatto non costituisce reato e ha disposto la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 41593/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4, comma 49-bis, I. n. 350 del 2003, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché il fatto non costituisce reato e ha disposto la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno.

Parole chiave

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contraffazione di merci origine delle merci prodotti provenienti dai paesi terzi responsabilità dell'importatore false indicazioni su attività commerciali situazione nel paese d'origine
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Livorno, nel procedimento a carico di Simona Garaventa, nata a Genova il 10/11/1970, avverso la sentenza in data 09/07/2020 del Tribunale di Livorno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta la memoria dell'avv. Alessandro Personi per Simona Garaventa che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 luglio 2020 il Giudice per le indagini preliminari di Livorno, riqualificata la condotta ascritta a Simona Garaventa ai sensi dell'art. 4, comma 49-bis, I. n. 350 del 2003, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché il fatto non costituisce reato e ha disposto la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno.

2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero per violazione di legge. Evidenzia che la società di cui l'imputata era la legale rappresentante aveva acquistato la merce dalla Tunisia anche se sui colli erano riportate indicazioni quali "Royalcarta S.r.l. - Lucca" e www. royalcarta .it Seppure sulle scatole non vi fosse stata alcuna indicazione in merito all'origine italiana del prodotto, la stampigliatura dell'indicazione geografica, unitamente all'assenza di informazioni sull'importazione dei prodotti, non poteva che considerarsi un'indicazione fuorviante, tale da far ritenere al consumatore di essere di fronte ad una produzione nazionale. Precisa che era noto che nella zona di Lucca si trovasse uno dei più antichi e rilevanti distretti dell'industria cartaria italiana. Ravvisa, pertanto, il reato dell'art. 4, comma 49, e non l'illecito amministrativo dell'art. 49-bis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato. Il Pubblico Ministero non ha spiegato per quali ragioni la denominazione usata sui colli fosse decettiva in merito alla provenienza della merce, a fronte di una sentenza che ha escluso che dall'uso delle espressioni "Royalcarta S.r.l. Lucca" e "www.royalcarta.it" si potesse desumere che la carta fosse prodotta in Italia. Si tratta di una questione di fatto apprezzata in modo non manifestamente illogico dal Tribunale che ha correttamente applicato il principio di diritto che individua la distinzione tra il comma 49 e il comma 49-bis dell'art. 4 I. n. 350 del 2003 nell'uso decettivo delle parole (tra le più recenti, Cass., Sez. 4, n. 25030 del 26/04/2017, Menna, Rv. 270005-01). Nel caso in esame, il Giudice ha motivatamente escluso l'uso decettivo e ha rilevato l'omessa indicazione del luogo di produzione, così integrando l'illecito amministrativo. Peraltro, l'importatrice in epoca successiva ha anche ottenuto dalla produttrice l'apposizione della stampigliatura sui colli di "made in extra UE". Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso, il 29 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Preside