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Ordinanza — n. 41187/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41187/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41187/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso da D'Aguanno Paola, nata a Palermo il 14-07-1968, definito con sentenza di questa Corte in data 05/05/2021; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; PREMESSO CHE con sentenza n. 34640/21 emessa in data 05-05-2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Marsala del 17-05- 2019 impugnata dalla D'Aguanno, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, rigettando nel resto il ricorso; rilevato che, nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza, per mero errore materiale, dopo la frase "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche" e prima della frase "Manda la Cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Comune di Salemi ex art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen.", è stata omessa la statuizione "Rigetta nel resto il ricorso", statuizione invero riportata nella sentenza depositata il 20-09-2021;

Regesto Legislator

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art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41187/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 34640/21 emessa in data 05-05-2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Marsala del 17-05- 2019 impugnata dalla D'Aguanno, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, rigettando nel resto il ricorso; rilevato che, nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza, per mero errore materiale, dopo la frase "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche" e prima della frase "Manda la Cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Comune di Salemi ex art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen.", è stata omessa la statuizione "Rigetta nel resto il ricorso", statuizione invero riportata nella sentenza depositata il 20-09-2021;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale udienza dibattimentale decisione comunicata oralmente diritto di essere sentito rinvio del dibattimento memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen
RITENUTO CHE a tale errore materiale, costituente una mera svista, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso da D'Aguanno Paola, nata a Palermo il 14-07-1968, definito con sentenza di questa Corte in data 05/05/2021; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; PREMESSO CHE con sentenza n. 34640/21 emessa in data 05-05-2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Marsala del 17-05- 2019 impugnata dalla D'Aguanno, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, rigettando nel resto il ricorso; rilevato che, nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza, per mero errore materiale, dopo la frase "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche" e prima della frase "Manda la Cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Comune di Salemi ex art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen.", è stata omessa la statuizione "Rigetta nel resto il ricorso", statuizione invero riportata nella sentenza depositata il 20-09-2021;

RITENUTO CHE a tale errore materiale, costituente una mera svista, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza del 5 maggio 2021 di questa Sezione della Corte, relativamente al procedimento R.G.N. 29158/2020, nel senso che, dopo la frase "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche", e prima della frase "Manda la Cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Comune di Salemi ex art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen.", deve essere aggiunta la seguente frase: "Rigetta nel resto il ricorso". Manda la Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. nsigli e estensore Il Presidente abi