Sentenza — n. 41178/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 3 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 7 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Latina, eseguito il 15 maggio 2021, avente ad oggetto un'area di mq 700 identificata in Catasto del Comune di Terracina al fg. 109, part. 622, con riferimento ai reati di cui agli art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41178/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 109, part. 622, con riferimento ai reati di cui agli art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rossi Claudio, nato a Terracina il 20/03/1955, avverso l'ordinanza in data 03/06/2021 del Tribunale di Latina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marina Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 3 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 7 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Latina, eseguito il 15 maggio 2021, avente ad oggetto un'area di mq 700 identificata in Catasto del Comune di Terracina al fg. 109, part. 622, con riferimento ai reati di cui agli art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001.
2. Il difensore dell'indagato presenta un appello con cui rappresenta che la decisione era ingiusta quanto meno in relazione alla richiesta subordinata di modifica del sequestro e di autorizzazione a prelevare alcuni beni che non erano di sua proprietà al fine di restituirli ai legittimi proprietari nonché a sistemare e risanare il terreno e smaltire quant'altro necessario. Trasmette una mali alla Cancelleria con cui ribadisce le sue difese e chiede di non essere condannato alle spese in relazione al ricorso presentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché non presenta i requisiti minimi del ricorso per cassazione, non sottoponendo a censura il provvedimento impugnato e limitandosi a reiterare l'istanza di autorizzazione alla bonifica del terreno, già disattesa con motivazione ineccepibile dal Tribunale del riesame che ha indicato nell'autorità giudiziaria procedente il soggetto deputato alla sua valutazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 15 ottobre 2