Sentenza — n. 41174/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Rita Rapisarda ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 7 giugno 2021 con il quale è stato confermato il decreto dì convalida del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 7 maggio 2021 della carta di reddito di cittadinanza emessa da Poste Italiane s.p.a. Con unico motivo si deduce ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, in particolare quanto all'elemento soggettivo del reato, e del periculum in mora.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41174/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con unico motivo si deduce ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, in particolare quanto all'elemento soggettivo del reato, e del periculum in mora.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA RITA nato a CATANIA il 19/09/1959 avverso l'ordinanza del 07/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ma, DEPO "DTA 1 2 NOV 2021 ANco-
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Rita Rapisarda ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 7 giugno 2021 con il quale è stato confermato il decreto dì convalida del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 7 maggio 2021 della carta di reddito di cittadinanza emessa da Poste Italiane s.p.a. Con unico motivo si deduce ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, in particolare quanto all'elemento soggettivo del reato, e del periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cessazione è ammesso, ex art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art.125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente. Non può essere dedotto il vizio della illogicità manifesta della motivazione, che può essere denunciato, in sede di legittimità, soltanto mediante lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il