Cassation court annacquates acquittal on VAT evasion due to failure to prove client payment risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed the Treviso court's acquittal of Valeriana Canzian regarding VAT evasion, arguing the lower court erred by focusing on unpaid invoices. The court held that a client's failure to pay does not absolve the defendant of criminal liability if the invoicing occurred before payment. Consequently, the acquittal was annulled for the first charge, and the case was remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; In cases of tax crimes, the failure to collect VAT from a client does not exclude criminal liability, as the obligation to remit the tax exists independently of the actual receipt of funds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di Canzian Valeriana nata a Santa Lucia di Piave il 18/11/1960; avverso la sentenza del 02/03/2021 del tribunale di Treviso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso . chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo 1) della imputazione. udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Parenti Rosa che ha chiesto il rigetto o la dichiarazione dei inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con gentenza del 2 marzo 2021 il tribunale di Treviso ha assolto Canzian Valeriana dai reati di cui agli artt. 10 ter Dlgs. 74/2000 (capo 1) e 10 bis Dlgs. 74/2000 (capo 2) "perché i fatti non sussistono".
2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce con riguardo al reato di cui al capo 1) l'erronea valutazione del tribunale, che avrebbe escluso il superamento della soglia di legge di cui al reato contestato sul rilievo per cui un cliente della società dell'imputata, la Canzian s.r.I., società collegata a quella della imputata - Canzian Logistic s.r.l. - non avrebbe in realtà pagato fatture riguardanti un importo complessivo dell'Iva di euro 269.953,00. Ciò alla luce del principio per cui ai fini del predetto reato nessun rilievo assume la effettiva riscossione o meno del credito nascente dalla fatturazione.
4. Il rilievo censorio è corretto quanto alle rappresentate ragioni dell'assoluzione e al conseguente errore in cui sono incorsi i giudici. Invero, secondo la giurisprudenza di questa corte, relativa al reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (sez. 3 - n. 23796 del 21/03/2019 Rv. 275967 - 01).
Va in proposito aggiunto, altresì, che in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (sez. 3 - , n. 6506 del 24/09/2019 (dep. 19/02/2020 ) Rv. 278909 - 01).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Venezia. 1b4
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 2