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Sentenza — n. 40572/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for trademark infringement due to lack of argumentative critique and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40572/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Veronica D'Alessandro's appeal inadmissible, ordering her to pay costs. She argued the lower court lacked motivation and failed to re-evaluate facts regarding counterfeit handbags, but the court found her grievances were merely factual re-readings rather than legal critiques. Consequently, the appeal was rejected because it violated the requirement for an argumentative confrontation with the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 517-ter cod. pen.; Art. 593 ss cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must contain an argumentative critique of the lower court's decision; mere re-evaluation of facts without identifying logical flaws renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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appeal inadmissibility argumentative critique factual re-evaluation trademark infringement criminal procedure law contraffazione di merci vendita sopra campione modello aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 517-ter cod. pen.
Con sentenza del 26/11/2019, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 3/11/2016 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale D'Alessandro Veronica era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 517-ter, comma 2, cod.pen.
Art. 593 ss cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 541 cod. proc. pen.
La ricorrente va, inoltre, condannata, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen.
art. 517-ter cod.pen
Con sentenza del 26/11/2019, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 3/11/2016 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale D'Alessandro Veronica era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 517-ter, comma 2, cod.pen.
art. 581 cod.proc.pen
art. 541 cod.proc.pen
La ricorrente va, inoltre, condannata, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8653 del 19/11/2015
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009
Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006
Sez. 6, n. 36546 del 3.10.2006
Sez. 3, n. 37006 del 27.9.2006
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.8.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Alessandro Veronica, nata a Napoli il 22/05/1989 avverso la sentenza del 26/11/2019 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per la parte civile le conclusioni scritte dell'avv. Matilde Baratta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/11/2019, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 3/11/2016 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale D'Alessandro Veronica era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 517-ter, comma 2, cod.pen. - perché quale amministratrice della società New Fashion s.r.l. poneva in circolazione borse modello bauletto aventi le medesime caratteristiche di cui al modello di borsa denominato Candy prodotto dalla società FURLA spa, registrato in ambito comunitario - e condannata alla pena condizionalmente sospesa di mesi tre dì reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D'Alessandro Veronica, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 593 e ss cod.proc.pen. e 517-ter comma 2 cod.pen. Argomenta che la sentenza impugnata era del tutto carente e priva di motivazione in quanto la Corte di appello, nel confermare la pronuncia di penale responsabilità, aveva fatto propria la motivazione del Tribunale ed aveva omesso qualsivoglia ulteriore valutazione circa le doglianze difensive espresse nei motivi di appello; nessuna considerazione era stata formulata quanto alla dedotta irrilevanza dell'avvenuta o meno contraffazione alla luce anche delle dichiarazioni del consulente della parte civile che si era limitato ad una mera valutazione della somiglianza tra le borse di cui all'imputazione e quanto oggetto di registrazione da parte della FURLA s.p.a.; la fattura ritenuta erroneamente come prova principale della messa in circolazione delle borse in contestazione era stata emessa da società diversa da quella di cui era legale rappresentante l'imputata; il deposito nella disponibilità della società New Fashion srl non era aperto al pubblico, non fungeva da punto vendita, ma era un mero deposito; il sito web citato dalla Corte di appello era irrilevante ai fini della conferma della penale responsabilità i quanto aveva una funzione di mera pubblicità per l'apertura di negozi in franchising; l'adombrato rapporto di parentela tra le legali rappresentanti delle società New Fashion s.r.l. e D'Alessandro s.a.s. costituiva una supposizione e non era sufficiente a dimostrare la penale responsabilità dell'imputata.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Va evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Rv. 256096, non massimata sul punto; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Rv. 197250).

Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.

3. Nella specie, la Corte di Appello non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha risposto con ampie argomentazioni alle doglianze oggi riproposte In particolare, la Corte di merito (cfr pag 4 e 5 della sentenza impugnata) ha adeguatamente chiarito che la ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato contestato per aver messo in circolazione il prodotto abusivamente realizzato, quale amministratrice della New Fashion s.r.I., società fornitrice della D'Alessandro s.a.s, che gestiva il punto vendita "Donna Più,/ sito in Napoli, presso il quale erano presenti otto esemplari di borse analoghe a quelle commercializzate dalla società Furia S.p.a (borsa Candy); gli operanti erano risaliti al deposito della New Fashion s.r.I., sulla base delle dichiarazioni rese dalla venditrice e delle indicazioni contenute nella fattura di acquisto all'ingrosso esibita; indi, a seguito della perquisizione effettuata presso il deposito della New Fashion s.r.l. venivano reperiti altra settantaquattro esemplari dello stesso tipo di borsa.

La similitudine tra la borsa commercializzata dall'imputata e quella denominata Candy ideata dalla Furia s.p.a., inoltre, era stata accertata tramite la testimonianza del consulente tecnico di parte, esperto di marchi e diritto di impresa.

4. La motivazione è congrua e logica ed in linea con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte. Va ricordato i reato di cui all'art. 517-ter cod.pen.(delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000) tutela il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (Sez.3, n.14812 del 30/11/2016,dep.27/03/2017,Rv.269751 - 01).

Sotto la medesima rubrica legis confluiscono, accomunate nel medesimo trattamento sanzionatorio, due distinte fattispecie, contenute, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma dell'art. 517 ter. La prima ha ad oggetto la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati "usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso", pur potendo conoscere dell'esistenza del suddetto titolo. La seconda, quella di colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita "con offerta diretta ai consumatori" o mette comunque in circolazione i beni descritti nel primo comma.

L'art. 517-ter, comma 2, cod. pen., in relazione al quale è stata affermata la responsabilità dell'imputata, ha natura di reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente l'astratta confondibilità del prodotto imitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa la provenienza del prodotto dal titolare della privativa (cfr Sez.3, n.8653 del 19/11/2015,dep.03/03/2016, Rv.266220 - 01).

5. La ricorrente non soltanto ripropone i medesimi motivi articolati con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), ma, in sostanza, articola censure eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Nel motivo in esame, infatti, si espongono doglianze le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri della ricostruzione e valutazione dei fatti - senza individuare vizi di logicità-, operazione preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Rv. 235508).

6. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.8. La ricorrente va, inoltre, condannata, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen. alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate sulla base del DM n. 37/2018, all'impegno profuso, all'oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Furia S.p.a. in questo giudizio, che si l