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Sentenza — n. 40050/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40050/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40050/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Imperia, con sentenza del 5 novembre 2020 ha assolto Molinari Carlo dal reato ascrittogli al capo A dell'imputazione (art.1161 cod. nav.; accertato il 3 luglio 2014) relativamente alla realizzazione di una struttura in ferro e di una pedana con blocchi in gasbeton, e al capo B (art. 146, 181, d. Igs. N. 42 del 2004 e 44, lettera C, d.P.R. n. 47 del 1985) per non aver commesso il fatto; dichiarava non punibile l'imputato per la particolare tenuità del fatto per le restanti condotte del capo A dell'imputazione.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 131- bis cod. pen; Sentenza — n. 40050/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; formula che deve prevalere su quella di applicazione della particolare tenuità del fatto. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto infrazione privilegiata ritardo ingiustificato dell'azione penale infrazione commessa per negligenza omissione del ministero pubblico violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; formula che deve prevalere su quella di applicazione della particolare tenuità del fatto.
art. 131- bis cod. pen
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINARI CARLO nato a SANREMO il 19/07/1966 avverso la sentenza del 05/11/2020 del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Imperia, con sentenza del 5 novembre 2020 ha assolto Molinari Carlo dal reato ascrittogli al capo A dell'imputazione (art.1161 cod. nav.; accertato il 3 luglio 2014) relativamente alla realizzazione di una struttura in ferro e di una pedana con blocchi in gasbeton, e al capo B (art. 146, 181, d. Igs. N. 42 del 2004 e 44, lettera C, d.P.R. n. 47 del 1985) per non aver commesso il fatto; dichiarava non punibile l'imputato per la particolare tenuità del fatto per le restanti condotte del capo A dell'imputazione.

2. Molinari Carlo ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; formula che deve prevalere su quella di applicazione della particolare tenuità del fatto. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato, in quanto alla data della sentenza impugnata il reato era già prescritto per il decorso del termine massimo di prescrizione, anni 5, ex art. 157 e 161, cod. pen., anche considerando le sospensioni della prescrizione. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più i favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016 - dep. 16/03/2016, Calabrese, Rv. 26650501; vedi anche, Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015 - dep. 26/06/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv. 26388501). La sentenza deve, quindi, annullarsi senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/09/20218 Il Consigliere est