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Sentenza — n. 39743/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39743/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39743/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 3 marzo 2020 di condanna alla pena di 2 anni di reclusione di Armando Bruni per il reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (accertato in L'Aquila il 30 settembre 2013), deducendo il vizio di violazione di legge per l'omessa applicazione delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000.

Regesto Legislator

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art. 5 d.lgs. 74/2000, art. 12 d.lgs. 74/2000, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 39743/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha omesso l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso l'applicazione delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000. Ai sensi dell'art. 620 lett.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda arretrati d'imposta tempestività tributaria multa al contribuente multe per sottrazione d'imposta amnistia fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 5 d.lgs. 74/2000
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 3 marzo 2020 di condanna alla pena di 2 anni di reclusione di Armando Bruni per il reato ex art. 5 d.lgs.
art. 12 d.lgs. 74/2000
74/2000 (accertato in L'Aquila il 30 settembre 2013), deducendo il vizio di violazione di legge per l'omessa applicazione delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000.
art. 133 cod. pen
276286 - 01: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BRUNI ARMANDO nato a L'AQUILA il 24/02/1953 avverso la sentenza del 03/03/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata statuizione sulle pene accessorie.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 3 marzo 2020 di condanna alla pena di 2 anni di reclusione di Armando Bruni per il reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (accertato in L'Aquila il 30 settembre 2013), deducendo il vizio di violazione di legge per l'omessa applicazione delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha omesso l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso l'applicazione delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000. Ai sensi dell'art. 620 lett.

l) cod. proc. pen., va disposta l'applicazione delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000 sulla base degli elementi di fatto emergenti dalla sentenza di primo grado. Quanto alla durata delle pene accessorie, va applicato il principio affermato da Sez. U, con la sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art.37 cod. pen.».

In motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che la regola della equiparazione meccanica della durata della pena accessoria a quella della pena principale in concreto inflitta assume una funzione residuale, cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l'esercizio del potere dosimetrico del giudice. Per la durata può applicarsi lo stesso criterio adoperato dal Tribunale per la pena principale, inflitta nel minimo; dunque, può disporsi l'applicazione delle pene accessorie nel minimo ex lege, ad esclusione di quella di cui alla lett.

d) ex art. 12 d.lgs. 74/2000, la cui durata è fissa. Pertanto, per l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle Imprese (lett.

a) si determina la durata in quella minima di sei mesi; per le pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria (lett. b e c) si determina la durata di un anno.Va altresì applicata la pena accessorie di cui alla lett.

d) dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Si dispone altresì la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale, sul sito internet del Ministero della giustizia per la durata minima di 15 giorni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000. Applica a Armando Bruni le pene accessorie di cui all'art.12, comma 1, lett. a), b), c), d), e). Determina la durata delle pene accessorie in sei mesi per quella di cui alla lett. a); in un anno per quelle di cui alle lett.

b) e c). Dispone la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale, sul sito Internet del Ministero della giustizia per la d