Sentenza — n. 39354/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Cassino con la sentenza del 9 ottobre 2019 dichiarava di non doversi procedere nei confronti di Lucio Passalacqua in ordine al reato ascrittogli di cui all'art. 44, comma 1, lettera B, del d.P.R. 380 del 2001, per estinzione del reato per prescrizione, e disponeva la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 31 d.P.R. 380/2001; Sentenza — n. 39354/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 31 d.P.R. 380/2001); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'ordine di ripristino e alla disposta demolizione delle opere edilizie. Per la demolizione il presupposto, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/20001, è una sentenza di condanna; senza l'accertamento della responsabilità, per la dichiarata estinzione del reato per prescrizione non può ordinarsi la demolizione. L'imprescrittibilità dell'ordine di demolizione, richiamato erroneamente dalla sentenza impugnata, rileva solo dopo la condanna. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA LUCIO nato a AUSONIA il 21/05/1953 avverso la sentenza del 09/10/2019 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI: "Annullamento senza rinvio limitatamente alla demolizione" L'Avv. Antonio Buongiovanni ha presentato conclusioni scritte: "AccoglianEhto del ricorso". Ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 DEPOTAFA7; C,s t_U•.;"5-%`Al t —3 NOV 2021 CANCE
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cassino con la sentenza del 9 ottobre 2019 dichiarava di non doversi procedere nei confronti di Lucio Passalacqua in ordine al reato ascrittogli di cui all'art. 44, comma 1, lettera B, del d.P.R. 380 del 2001, per estinzione del reato per prescrizione, e disponeva la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Lucio Passalacqua propone ricorso in cassazione, personalmente per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (art. 31 d.P.R. 380/2001); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'ordine di ripristino e alla disposta demolizione delle opere edilizie. Per la demolizione il presupposto, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/20001, è una sentenza di condanna; senza l'accertamento della responsabilità, per la dichiarata estinzione del reato per prescrizione non può ordinarsi la demolizione. L'imprescrittibilità dell'ordine di demolizione, richiamato erroneamente dalla sentenza impugnata, rileva solo dopo la condanna. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 2.
2. La Procura Generale, Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, limitatamente all'ordine di demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Risulta fondato il ricorso sulla demolizione dell'opera abusiva nelle ipotesi di prescrizione del reato di cui all'art. 44 d. P.R. 380 del 2001. i I In materia edilizia, la sentenza di proscioglimento che dichiari l'estinzione del reato di costruzione abusiva, previsto dall'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per intervenuta prescrizione, comporta il dissequestro e la restituzione dell'immobile già sottoposto a sequestro preventivo, non potendosi disporre la confisca obbligatoria, applicabile esclusivamente nel caso di lottizzazione abusiva, né quella di cui all'art.240 cod. pen., per assenza dei presupposti; l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva infatti presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata) non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come nel caso della sentenza di appello che rileva l'avvenuta prescrizione del reato; ciò in quanto l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Vedi Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010 - dep. 14/01/2011, Sicìgnano, Rv. 249154;
Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Tosto, Rv. 25715501; sez. 3, 19 maggio 2016 n. 55092; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015 - dep. 23/12/2015, Franchi, Rv. 26561601). Ai sensi dell'art. 620, comma 1, cod. proc. pen. alla revoca della demolizione può provvedere direttamente la Cassazione, senza necessità di rinvio (Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Tosto, Rv. 25715501). In sede di restituzione si valuterà l'eventuale acquisizione al patrimonio del Comune.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi, statuizione che