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Sentenza — n. 39346/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39346/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39346/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TOMARCHIO SALVATORE nato a GIARRE il 28/06/1959 LO TURCO CARMELA nato a LETOJANNI il 27/09/1964 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore, AVV. MASSIMO LO GIUDICE, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

Regesto Legislator

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art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39346/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) le testimonianze di chi aveva effettuato il sopralluogo. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1.1 ricorrenti evocano, a sostegno della propria deduzione difensiva, il principio affermato da Sez. F, n. 34938 del 09/08/2013, Rv. 256714 - 01, secondo cui, in tema di reati edilizi, il differimento del procedimento penale determinato esclusivamente dalla pendenza di un procedimento di sanatoria è illegittimo se eccede il tempo fissato dalla legge per la definizione di quest'ultimo, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un tempo superiore alla durata della procedura amministrativa. 3.2.Tale insegnamento, però, è stato espressamente disatteso e definitivamente superato da Sez.

Parole chiave

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violazione delle norme edilizie responsabilità dell'architetto difetti di costruzione superamento dei costi di costruzione costruzioni non autorizzate diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
2.6.11 principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TOMARCHIO SALVATORE nato a GIARRE il 28/06/1959 LO TURCO CARMELA nato a LETOJANNI il 27/09/1964 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore, AVV. MASSIMO LO GIUDICE, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. N.137/20.RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri Salvatore Tomarchio e Carmela Lo Turco ricorrono per l'annullamento della sentenza del 03/02/2021 della Corte di appello di Messina che, rigettando la loro impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di due mesi di arresto e 12.000,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 110, 81, cod. pen., 44, lett. b), 65, 71, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, contestato come accertato alla date del 04/11/2014 e del 19/12//2014. 1.1.Con il primo motivo, sul rilievo che trattasi di interventi edilizi inerenti un edificio agricolo (in particolare un magazzino) che non necessita di particolari rifiniture, deducono l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art.526 cod. proc. pen., in conseguenza della mancata utilizzazione, ai fini della decisione sulla prescrizione, delle prove dichiarative e documentali che attestavano al 20/08/2014 la data di effettiva ultimazione dei lavori.

Si tratta, in particolare: - delle dichiarazioni rese dai testimoni De Luca e Savoca, secondo i quali:

a) le opere erano già realizzate all'epoca dell'accertamento;

b) trattandosi di magazzino rurale, non necessitava di particolari rifiniture;

c) la betoniera rilevata sul posto (peraltro di proprietà del Tomarchio), la cui presenza è stata utilizzata dalla Corte di appello a dimostrazione del mancato completamento delle opere, era stata vista «messa da parte»; - della nota prot. n. 2527/2020 dell'UTC del Comune di Mongiuffi Melia, prodotta in giudizio dalla difesa, che descrive le opere «ultimate e complete per l'intera parte strutturale e rifinite per la parte relativa al terrazzo di copertura»; - della fattura n. 12 del 20/08/2014 emessa dalla impresa Mobilia Gaetano per la «formazione di solaio in cemento armato e laterizio, blocchi in conglomerato leggero», regolarmente prodotta in giudizio. 1.2.Con il secondo motivo deducono l'erronea applicazione degli artt. 36 e 45, d.P.R. n. 380 del 2001, e 159 cod. pen.

Affermano che, in caso di rinvio del dibattimento in conseguenza della presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, il corso della prescrizione rimane sospeso per soli sessanta giorni decorsi i quali la richiesta di sanatoria si intende respinta. Sicché, poiché all'udienza del 16/04/2019 il Giudice di primo grado aveva rinviato il processo al 19/09/2019, la Corte di appello non avrebbe dovuto calcolare l'intero intervallo di tempo (156 giorni) ma solo sessanta giorni. Soltanto i rinvii delle udienze del 19/09/2019, del 19/12/2019 e del 02/03/2020 sono stati disposti su mera richiesta difensiva e correttamente è stato considerato, ai fini del calcolo della prescrizione, l'intero intervallo di tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati. 2.11 primo motivo è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 2.1.1 ricorrenti deducono il travisamento della prova, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 258774;

Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 2.2.Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438;

Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere éccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2019, cit.; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018 - 01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 2.3.Inoltre, quando si deduce la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 2.4.Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01;

Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). 2.5.E' necessario, pertanto, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso:

a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 2.6.11 principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, operazione materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01;

Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). Sicché il ricorrente può, alternativamente, decidere di allegare direttamente gli atti al ricorso ovvero di chiedere alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti. 2.7.1 ricorrenti non hanno assolto a nessuno di questi oneri; in particolare:

a) non hanno specificato se il travisamento, trattandosi di "doppia conforme" sentenza di condanna, fosse stato devoluto con i motivi di appello;

b) non hanno rispettato il principio di autosufficienza del ricorso in nessuna delle declinazioni sopra indicate (allegazione degli atti ovvero richiesta alla cancelleria di fascicolazione degli atti da trasmettere). 2.8.Ne consegue che le deduzioni difensive sono inammissibilmente fattuali ed insuscettibili di sovvertire il fatto così come accertato dalla Corte di appello che ha indicato nel 16/12/2014 il 'dies a quo' per il computo della prescrizione indicando:

a) le fotografie riproducenti le opere non ancora ultimate e con materiale da cantiere in loco;

b) l'ordinanza di sospensione lavori del 16/12/2014;

c) le testimonianze di chi aveva effettuato il sopralluogo. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1.1 ricorrenti evocano, a sostegno della propria deduzione difensiva, il principio affermato da Sez. F, n. 34938 del 09/08/2013, Rv. 256714 - 01, secondo cui, in tema di reati edilizi, il differimento del procedimento penale determinato esclusivamente dalla pendenza di un procedimento di sanatoria è illegittimo se eccede il tempo fissato dalla legge per la definizione di quest'ultimo, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un tempo superiore alla durata della procedura amministrativa. 3.2.Tale insegnamento, però, è stato espressamente disatteso e definitivamente superato da Sez.

U, n. 15427 del 31/03/2016, Rv. 267042 - 01, secondo cui, invece, in caso di sospensione del processo su richiesta dell'imputato o del suo difensore, disposta oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. proc. pen. 3.3.La Corte di appello ha pertanto correttamente computato l'intero intervallo di tempo intercorrente tra l'udienza del 16/04/2019 (nel corso della quale fu chiesto il rinvio del processo a seguito della presentazione della richiesta di sanatoria cd. ordinaria) e quella successiva del 19/09/2019 (pari a 156 giorni), cui devono aggiungersi i 165 giorni di sospensione dovuti dalla richiesta difensiva di rinvio delle udienze del 19/09/2019 (al 19/12/2019) e del 19/12/2019 (al 02/03/2020), per un totale di 321 giorni.

L'udienza del 02/03/2020 è stata rinviata al 26/05/2020 per legittimo impedimento del difensore. La Corte di appello ha calcolato sessanta giorni di sospensione del corso della prescrizione (scadenti il 01/05/2020) cui però devono aggiungersene altri dieci in applicazione dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, come modificato dall'art. 36, comma 1., d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, per un totale di settanta giorni. Ai 391 giorni così calcolati devono aggiungersi i 105 giorni di sospensione del dibattimento in conseguenza dell'accoglimento della richiesta difensiva di rinvio dell'udienza dell'11/01/2018 a quella del 26/04/2018 formulata per consentire alla difesa di chiedere la riunione con altro procedimento connesso, nonché gli ulteriori 55 giorni di sospensione del dibattimento a seguito del rinvio dell'udienza del 26/04/2018 a quella del 21/06/2018 nel corso della quale i due procedimenti sono stati riuniti (per un totale di 551 giorni: 391 + 105 + 55). 3.4.Tenuto conto del termine necessario a prescrivere (cinque anni dalla data di cessazione dell'attività edilizia illecita: 16/12/2019) e dei periodi di sospensione del dibattimento, la prescrizione maturerà il 17/06/2021. 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricor