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Sentenza — n. 39157/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39157/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39157/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza 6.12.2019, la Corte appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Bologna 12.03.2018, dichiarava non doversi proce- dere nei confronti del ricorrente Sacrati in ordine al reato continuato di cui all'art. 10 bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate) e 5 (Omessa dichia- razione), d. Igs. n. 74 del 2000, fatti contestati nella qualità di legale rappresen- tante della 103 SSD a r.l. già Fortitudo Pallacanestro società sportiva a r.I., il tutto per una somma complessiva, quanto al delitto di cui all'art. 10 bis, di oltre 792mila euro e, quanto al delitto di cui all'art. 5, per un importo superiore al limite di legge, in relazione a fatti commessi in data 28.08.2010, termine di presentazione della dichiarazione 770S per l'anno di imposta 2009.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 578-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 39157/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria ricevuta dalla Cancelleria di questa Corte a mezzo PEC in data 22.07.2021, la difesa del ricorrente, nell'insistere sulle conclusioni rassegnate con il ricorso, ha altresì aggiunto che questa Corte, con sentenza n. 20793/2021, in fattispecie analoga, ha chiarito inequivocabilmente che la confisca per equiva- lente non può essere disposta dal giudice se relativa a fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 578-bis, c.p.p. (ossia dal 6.04.2018), come nel caso in esame, in cui la stessa è stata disposta per fatti commessi nell'anno 2010.

Parole chiave

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imposizione confiscatoria arretrati d'imposta sostanza non dichiarata omissione del contribuente esecuzione fiscale confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 578-bis cod. proc. pen
20793/2021, in fattispecie analoga, ha chiarito inequivocabilmente che la confisca per equiva- lente non può essere disposta dal giudice se relativa a fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 578-bis, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez. 6, n. 18799/2013
(richiamandosi, nel ricorso, Cass., sez. 6, n. 18799/2013;
sez. 3, n. 7260/2019
sez. 3, n. 7260/2019; Cass- sez.
sez. 3, n. 3458/2020
7260/2019; Cass- sez. 3, n. 3458/2020).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SACRATI GILBERTO nato a SENIGALLIA il 18/04/1960 avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 6.12.2019, la Corte appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Bologna 12.03.2018, dichiarava non doversi proce- dere nei confronti del ricorrente Sacrati in ordine al reato continuato di cui all'art. 10 bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate) e 5 (Omessa dichia- razione), d. Igs. n. 74 del 2000, fatti contestati nella qualità di legale rappresen- tante della 103 SSD a r.l. già Fortitudo Pallacanestro società sportiva a r.I., il tutto per una somma complessiva, quanto al delitto di cui all'art. 10 bis, di oltre 792mila euro e, quanto al delitto di cui all'art. 5, per un importo superiore al limite di legge, in relazione a fatti commessi in data 28.08.2010, termine di presentazione della dichiarazione 770S per l'anno di imposta 2009.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge con riferi- mento all'omessa revoca della confisca per equivalente, nonostante la dichiara- zione di estinzione per prescrizione del reato in relazione al quale la stessa era stata disposta.

In sintesi, osserva la difesa come non possa condividersi la tesi sostenuta dai giudici di merito secondo cui irrilevante sarebbe la declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati tributari, attesa la natura della confisca penai-tributaria, che avrebbe funzione recuperatoria-ripristinatoria e non sanzionatoria, donde la stessa dovrebbe essere applicata rappresentando una forma di esecuzione del debito tri- butario, ciò che varrebbe sia per la confisca diretta che per quella per equivalente. Secondo la difesa, si tratterebbe di motivazione giuridicamente censurabile in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a seguire acriticamente quella giu- risprudenza che ammette la confisca anche in presenza di reati estinti per prescri- zione, senza tuttavia considerare che, nel caso in esame, si verserebbe nel caso di confisca per equivalente o di valore, la cui finalità squisitamente sanzionatoria è stata affermata a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata in ricorso.

Proprio la natura sanzionatoria, pertanto, sostiene la difesa, impedirebbe dunque che la confisca per equivalente possa trovare applicazione anche in rela- zione al prezzo od al profitto derivante da un reato dichiarato estinto per prescri- fi zione. La confisca di valore, pertanto, potrebbe essere applicata solo a seguito dell'accertamento di responsabilità penale dell'autore del reato, non potendo il giudice disporla, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, come affermato dalla giurisprudenza della S.C. (richiamandosi, nel ricorso, Cass., sez. 6, n. 18799/2013;

Cass. sez. 3, n. 7260/2019; Cass- sez. 3, n. 3458/2020). Conclusi- vamente, sostiene il difensore che, essendo pacifico che la confisca disposta dal primo giudice era una confisca per equivalente e non una confisca diretta, la de- cisione di appello che l'ha confermata prosciogliendo l'imputato per prescrizione è da ritenersi illegittima, con conseguente suo obbligo di annullamento.

3. Con memoria ricevuta dalla Cancelleria di questa Corte a mezzo PEC in data 22.07.2021, la difesa del ricorrente, nell'insistere sulle conclusioni rassegnate con il ricorso, ha altresì aggiunto che questa Corte, con sentenza n. 20793/2021, in fattispecie analoga, ha chiarito inequivocabilmente che la confisca per equiva- lente non può essere disposta dal giudice se relativa a fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 578-bis, c.p.p. (ossia dal 6.04.2018), come nel caso in esame, in cui la stessa è stata disposta per fatti commessi nell'anno 2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ed invero, ritiene il Collegio di dover condividere l'approdo ermeneutico cui è pervenuto altro collegio di questa stessa Sezione in analoga fattispecie penai- tributaria, affermando il principio, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo cui la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta pre- scrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021 - dep. 26/05/2021, Rotondi, Rv. 281342 — 01).

3. Nel caso in esame, infatti, la confisca per equivalente della somma di C 792.124,90 è stata disposta dal tribunale di Bologna per fatti commessi in data 20.08.2010, ovvero in relazione a fatti antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 578- bis, c.p.p., richiamato dai giudici di appello per giustificare la conferma della di- sposta confisca per equivalente.4. Ne discende, pertanto, l'annullamento sul punto della sentenza impu- gnata, con conseguenze restituzione della somma confiscata all'avente diritto.

5. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattan- dosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione della disposta confisca per equivalente, e dispone la restituzione della somma all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. c.p.p. Moti