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Sentenza — n. 38189/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38189/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38189/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 8 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'appello avverso il decreto in data 24 luglio 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Bari aveva rigettato l'istanza di Michele Ciocia volta a ottenere il dissequestro e la restituzione delle aree sequestrate o, in subordine, l'autorizzazione a svolgervi i lavori specificamente indicati nell'istanza del 21 luglio 2020.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen, art. 24 Cost, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38189/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Precisa di aver appellato la decisione per l'assenza di un'idonea motivazione utile a chiarire sulla base di quali elementi desumere la tipizzazione dell'area quale struttura protetta. Lamenta che il Tribunale del riesame si era sostituito al GIP e non si era limitato ad integrare la motivazione, ma ne aveva redatto una ex-novo. Pertanto, aveva violato l'art. 125 cod. proc. pen., l'art. 111 e l'art. 24 Cost.

Parole chiave

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protezione della natura e del paesaggio habitat rurale zona sensibile riclassificazione di terreni zona di conservazione distruzione delle colture

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
Pertanto, aveva violato l'art. 125 cod. proc. pen., l'art.
art. 24 Cost
art. 325 cod. proc. pen
Avverso le ordinanze applicative di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ciocia Michele, nato a Bitonto il 12/07/1961, avverso l'ordinanza in data 08/03/2021 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. Michele Pasculli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'appello avverso il decreto in data 24 luglio 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Bari aveva rigettato l'istanza di Michele Ciocia volta a ottenere il dissequestro e la restituzione delle aree sequestrate o, in subordine, l'autorizzazione a svolgervi i lavori specificamente indicati nell'istanza del 21 luglio 2020.

2. Il ricorrente lamenta la violazione delle norme processuali perché il Tribunale del riesame si era sostituito al primo Giudice nella redazione della motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro. Espone che gli era stato contestato il reato dell'art. 452-bis, primo comma, n. 1 e 2, nonché secondo comma, cod. pen., per aver realizzato abusivamente e in assenza e/o in contrasto con i titoli autorizzativi, la trasformazione agraria, mediante aperture di buche, dissodamento, scarificatura del suolo, frantumazione meccanica delle rocce, quali componenti tipiche dello stesso suolo, di un esteso comprensorio di circa 47 ettari di terreno sodo, sito in località Rogadeo del Comune di Bitonto e rientrante nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, avente natura di pascolo tipico del territorio dell'Alta Murgia e caratterizzato da specifiche qualifiche e tutele.

Secondo la prospettazione accusatoria, attraverso questi interventi, ritenuti invasivi e dannosi, egli aveva violato il divieto tassativo di trasformazione dei pascoli naturali, cagionando verosimilmente una significativa e misurabile compromissione nonché il deterioramento dell'ecosistema con squilibrio funzionale e strutturale del suolo e del sistema botanico e vegetativo, il tutto finalizzato alla realizzazione di un uliveto con messa a dimora di circa 10.000 piante di ulivo e olivastri e con altri 3000 olivastri in fitocella posti a vivaio e rinvenuti nel vicino centro aziendale.

Pertanto, il 25 agosto 2018 l'area era stata sequestrata d'iniziativa della Polizia giudiziaria. Successivamente, in data 10 settembre 2018 il Tribunale di Bari aveva disposto il sequestro preventivo, riconoscendo il fumus del reato contestato e ritenendo il pericolo che l'attività in corso di esecuzione potesse aggravare le conseguenze del reato. Ricorda che con istanza depositata il 21 luglio 2020 aveva sollecitato la restituzione dell'intera area sequestrata, ritenendo che il presupposto giustificativo del provvedimento cautelare fosse viziato all'origine dall'errata classificazione catastale dei terreni e da un'infedele interpretazione delle foto aeree.

Precisa che, in subordine, aveva chiesto di essere autorizzato ad effettuare lavori di discolatura anche leggera e superficiale su tutta l'area sequestrata ovvero a realizzare fasce tagliafuoco di 15 metri e non di 4 metri come discrezionalmente autorizzato dai Carabinieri della stazione di Ruvo di Puglia. Sostiene che, con ordinanza del 24 luglio 2020 il Gip di Bari, con argomenti apodittici e disancorati dalle specifiche e puntuali doglianze sollevate, aveva rigettato l'istanza di dissequestro nonché la richiesta subordinata, ritenendo che non fosse venuto meno il fumus del provvedimento cautelare e considerando ormai adeguatamente provata la tipizzazione dell'area interessata quale struttura protetta e di rilevanza naturalistica per la quale non erano ammesse le colture praticate.

Precisa di aver appellato la decisione per l'assenza di un'idonea motivazione utile a chiarire sulla base di quali elementi desumere la tipizzazione dell'area quale struttura protetta. Lamenta che il Tribunale del riesame si era sostituito al GIP e non si era limitato ad integrare la motivazione, ma ne aveva redatto una ex-novo. Pertanto, aveva violato l'art. 125 cod. proc. pen., l'art. 111 e l'art. 24 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Avverso le ordinanze applicative di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv 269656).

Nel caso in esame, la motivazione è ampia e dà conto di tutti i profili critici evidenziati nei motivi dell'appello cautelare. La difesa del ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame ha reso non una motivazione integrativa, bensì sostitutiva della mancante o apparente motivazione del GIP. Nulla argomenta in merito all'ordinanza genetica applicativa del sequestro. Pertanto, la doglianza, per come formulata, è generica perché non tiene conto del fatto che il GIP, nel rigettare l'istanza di dissequestro, ha potuto svolgere delle considerazioni sintetiche sulla tipizzazione dell'area, stante la precedente motivazione dell'ordinanza genetica di sequestro, e ha potuto concentrare la sua attenzione sull'istanza di autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

D'altra parte, il Tribunale del riesame correttamente ha proceduto all'integrazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro, siccome l'impugnazione innanzi al tribunale del riesame ha pieno effetto devolutivo (Cass., Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566-01) consentendo di porre rimedio alle carenze della motivazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso,