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Sentenza — n. 38072/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for failure to reclassify offense as minor.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38072/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging a drug trafficking conviction. The defense argued that the charges should have been reclassified as a minor offense under Article 73 of the 1990 Decree. The court held that reclassification requires demonstrating minimal offensiveness based on a holistic assessment of drug quantity, type, and criminal context, which the lower court correctly found lacking due to the appellant's professional involvement and high-level supplier contacts.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990; To qualify a drug trafficking act as a minor offense, the conduct must exhibit minimal offensiveness through a comprehensive evaluation of qualitative and quantitative factors, where the absence of any single statutory indicator renders the remaining ones irrelevant for milder classification.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense reclassification minimal offensiveness continuing offense drug quantity criminal context imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990
Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamentava il fatto che le imputazioni messe a carico del prevenuto non fossero state riqualificate nei termini di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990.
d.l. n. 146 del 2013
legge n. 10 del 2014
146 del 2013, convertito con modificazioni con legge n. 10 del 2014 (cfr.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sezione VII penale, 21 maggio 2018, n. 22398
Corte di cassazione, Sezione VI penale, 14 agosto 2018, n. 38606
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063) - anche ad altri più significativi indici rivelatori della pericolosità del soggetto e, pertanto, della non lieve entità del fatto a lui attribuito.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TBAILI Rachid, nato in Marocco il 1 gennaio 1978; avverso la sentenza n. 3831 della Corte di appello di Milano del 27 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 27 ottobre 2020, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione con la quale, il precedente 7 aprile 2020, il Gup del Tribunale di Como, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di Tbaili Rachid in ordine ad una ampia serie di reati aventi ad oggetto lo spaccio di sostanze stupefacenti e lo aveva condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia.

Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamentava il fatto che le imputazioni messe a carico del prevenuto non fossero state riqualificate nei termini di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. Come è ampiamente noto, ai fini della qualificazione di un fatto consistente nella violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 fra quelli di lieve entità, sanzionati come un autonomo reato e non in guisa di figura attenuata del reato base già a seguito della entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni con legge n. 10 del 2014 (cfr. per tutte: Corte di cassazione, Sezione VII penale, 21 maggio 2018, n. 22398) ai sensi del comma 5 della diposizione testè citata, è necessario che il fatto presenti delle connotazioni di minima offensività, deducibili sia dal dato qualitativo che da quello quantitativo della sostanza stupefacente in questione, sia dagli altri parametri valutativi richiamati dalla disposizione in discorso (mezzi, modalità e circostanze dell'azione) con la conseguenza che, ove venga meno, nella complessiva valutazione del fatto, anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante ai fini della più mite qualificazione del fatto la presenza dei restanti (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 14 agosto 2018, n. 38606).

Nel caso in esame la Corte territoriale, onde escludere il requisito della minima offensività della condotta del Tbaili ha, in termini di assoluta condivisìbilità motivazionale, fatto riferimento - oltre che alla diversità tipologica della sostanza stupefacente spacciata dal prevenuto (riferimento questo che non appare suscettibile di giustificare di per sé la esclusione della ipotesi di lieve entità, giusta la posizione assunta al riguardo dalle Sezioni unite di questa Corte allorchè hanno rilevato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione così:

Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063) - anche ad altri più significativi indici rivelatori della pericolosità del soggetto e, pertanto, della non lieve entità del fatto a lui attribuito. In particolare sono stati richiamati fattori quali il suo costante contatto con fornitori di stupefacente di più elevata caratura, sintomatico del suo non episodico inserimento nel mercato clandestino delle sostanze stupefacenti, ed il fatto che lo stesso, potendo evidentemente godere di una non trascurabile provvista delle sostanze da lui commerciate, si dedicasse, con quotidiana ripetitività, all'abituale rifornimento di un non trascurabile numero di consumatori finali; si tratta di tutti fattori indicativi, opportunamente valorizzati nelle sedi di merito, di una qualche strutturata professionalità nella realizzazione del crimine che, denotando un profondo radicamento dell'elemento soggettivo ed una pertinacia nella realizzazione della condotta criminosa, costituiscono ragionevolmente fattori ostativi alla qualificazione del fatto come di lieve entità.

Il ricorso del Tbaili, essendo risultato infondato il motivo di impugnazione dalla sua difesa formulato, deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 maggio 202