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Sentenza — n. 37938/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37938/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37938/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, Sezione riesame, con ordinanza del 23 settembre 2020, ha rigettato l'appello di Nico Grimaldi avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'istanza diretta alla declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere dell'indagato per mancata assistenza del difensore di fiducia all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza.

Regesto Legislator

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art. 96 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37938/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Antonio Pollio; invece, nel procedimento relativo all'arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti non c'era stata nessuna nomina specifica di difensore di fiducia (procedimento RGNR 13552/2020). L'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto, per il 9 luglio 2020, veniva notificato all'Avv. Antonio Pollio; all'udienza è stato nominato un difensore ex art. 97 comma 4, cod. proc. pen. stante l'assenza dell'Avv. Pollio.Grimaldi Nico nominava nel frattempo l'Avv. Salvatore D'Antonio, il quale rilevava la nullità della convalida dell'arresto per l'assenza all'interrogatorio del difensore di fiducia, non potendosi considerare tale l'Avv.

Parole chiave

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nomina del difensore patrocinatore d'ufficio gratuito patrocinio provvisorio nomina del curatore fiduciario diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 96 cod. proc. pen
Pollio, non nominato formalmente ex art. 96 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI NICO nato a NAPOLI il 03/10/1995 avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO: "Rigetto del ricorso";

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione riesame, con ordinanza del 23 settembre 2020, ha rigettato l'appello di Nico Grimaldi avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'istanza diretta alla declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere dell'indagato per mancata assistenza del difensore di fiducia all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza.

2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità (art. 96, 178, 179, 294 e 302 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L'indagato veniva sottoposto ad una misura cautelare nel procedimento RGNR 6128/2016; il giorno 7 luglio 2020, all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, il ricorrente deteneva grammi 86,47 di cocaina e veniva pertanto arrestato in flagranza di reato (anche) per il reato di cui all'art. 73, T.U. stup., nel procedimento penale RGNR 13552/2020. Alla notifica della prima ordinanza di custodia cautelare del procedimento RGNR 6128/2016 l'arrestato nominava difensore di fiducia l'Avv.

Antonio Pollio; invece, nel procedimento relativo all'arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti non c'era stata nessuna nomina specifica di difensore di fiducia (procedimento RGNR 13552/2020). L'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto, per il 9 luglio 2020, veniva notificato all'Avv. Antonio Pollio; all'udienza è stato nominato un difensore ex art. 97 comma 4, cod. proc. pen. stante l'assenza dell'Avv. Pollio.Grimaldi Nico nominava nel frattempo l'Avv. Salvatore D'Antonio, il quale rilevava la nullità della convalida dell'arresto per l'assenza all'interrogatorio del difensore di fiducia, non potendosi considerare tale l'Avv.

Pollio, non nominato formalmente ex art. 96 cod. proc. pen. Per il Giudice delle indagini preliminari e per il Tribunale del riesame, invece, la nomina dell'Avv. Pollio anche se non formalmente avvenuta, sarebbe valida perché relativa ad entrambi i procedimenti e nel verbale di arresto la P.G. informava il difensore Avv. Pollio. La nomina di un difensore di fiducia é un atto formale che non può essere desunta per fatti concludenti, come invece fatto dal Tribunale del riesame e dal Giudice delle indagini preliminari. Qualsiasi inosservanza delle forme di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. rende invalida la nomina del difensore.

Comunque, anche a voler ritenere valida una nomina non formalmente corretta, la stessa dovrebbe essere inequivoca, sia nella designazione del difensore e sia nell'indicazione del procedimento al quale la nomina si riferisce. Nel caso in giudizio la nomina era riferita solo al primo procedimento (RGNR 6128/2016) e non al secondo, relativo all'arresto in flagranza. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale del riesame, con motivazione adeguata e con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione, rileva che dallo stesso verbale di arresto in flagranza risulta quale difensore di fiducia indicato (da parte dell'arrestato) l'Avv. Antonio Polli°, cui veniva data notizia telefonica dell'avvenuto arresto in flagranza ("dell'avvenuto arresto veniva data comunicazione telefonica ... al difensore di fiducia Avv. Pollio Antonio").

L'indagato, del resto, sia all'udienza di convalida del 9 luglio 2020 e sia in sede di interrogatorio di garanzia dell'8 luglio 2020 (per il procedimento RGNR 6128/2016) non ha fatto nessuna specificazione sulla nomina del difensore (diversa per i due procedimenti, ovvero dell'Avv. Pollio solo per il più vecchio procedimento e di nessun difensore per l'arresto in flagranza). Invece, la contestualità degli atti effettuati dalla P.G. (la mattina del 7 luglio 2020) fa agevolmente ritenere che la nomina dell'Avv. Pollio sia intervenuta (in assenza di chiare specificazioni dell'indagato sul punto) per entrambi i procedimenti; tanto che la P.G. immediatamente comunicava l'arresto in flagranza all'Avv.

Pollio, quale difensore di fiducia. Comunicazione che altrimenti non avrebbe avuto senso. La nomina del difensore pertanto deve ritenersi valida e non equivoca sia nell'indicazione del difensore persona fisica e sia nell'indicazione dei due procedimenti (in considerazione, della sopra vista, contestualità dell'atto di nomina, in entrambe le procedure). Del resto, "È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nomina fosse inequivocabilmente desumile dal fatto che nel verbale relativo alla notificazione dell'ordine di carcerazione all'interessato e da questo sottoscritto si dava atto dell'avvenuta comunicazione telefonica dell'arresto ai due difensori di fiducia. (Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 18/02/2020 Cc. - dep. 02/04/2020 - Rv. 278815 - 02; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 54041 del 07/11/2017 Ud. - dep. 30/11/2017 - Rv. 271715; in senso contrario vedi Sez. 1, Sentenza n. 11268 del 02/03/2007 Cc. - dep. 15/03/2007 - Rv. 236162).

Nel verbale di sequestro, poi, viene dato atto della volontà dell'indagato di non farsi assistere da un difensore di fiducia, per l'esecuzione del sequestro, ex art. 114 d.a. cod. proc. pen. (vedi Sez. 3 del 12 luglio 2018, n. 31834, Poja) e ciò non sta a significare la volontà di non nominare un difensore per l'arresto in flagranza. Infine, il Tribunale rileva come all'atto della revoca del difensore (Avv. Antonio Pollio) l'indagato non effettuò alcuna precisazione sulla nomina, nonostante fosse chiaro che il difensore era indicato per entrambi i procedimenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.