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Sentenza — n. 37936/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37936/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37936/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Salerno, Sezione riesame, con ordinanza del 1/10/2020, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Giuseppe Nastro avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 4/09/2020 che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con il controllo elettronico, relativamente al reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1, T.U. stup.; reato commess il 4 febbraio 2020.

Regesto Legislator

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art. 8 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37936/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati, l'ordinanza impugnata deve ritenersi adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, in relazione alla commissione del fatto da parte del ricorrente da pochi mesi dall'applicazione della misura e per i suoi contatti con il mondo criminale del traffico degli stupefacenti; egli dimostrava la capacità di mettersi immediatamente in contatto con lo spacciatore Langellotti; inoltre, il ricorrente non aveva avuto nessuna remora ad accompagnare Langellotti con il carico di droga, da consegnare all'acquirente, facendo da staffetta a bordo di un'altra auto. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett.

Parole chiave

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importazione di stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti braccialetto elettronico spionaggio nel diritto penale reato di coazione

Disposizioni normative citate

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art. 8 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 8 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASTRO GIUSEPPE nato a GRAGNANO il 21/10/1945 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO: "rigetto del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. Gennaro Summa: "dichiara di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse". tg„,}1

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno, Sezione riesame, con ordinanza del 1/10/2020, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Giuseppe Nastro avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 4/09/2020 che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con il controllo elettronico, relativamente al reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1, T.U. stup.; reato commess il 4 febbraio 2020.

2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 8 cod. proc. pen. e 73 T.U. stup.); incompetenza territoriale. Il reato ipotizzato risulta commesso in Gragnano (NA) e, quindi, la competenza territoriale è del Tribunale di Torre Annunziata e non dì Salerno. Il reato contestato si perfeziona nell'atto di offrire o di mettere in vendita la sostanza stupefacente; la consegna risulta poi irrilevante. Basta, comunque, il consenso tra l'acquirente ed il venditore (Cassazione Sez. 1m n. 20020/2013). Sia l'offerta della cessione e sia l'accordo per la cessione sono stati realizzati in Gragnano.

Dalle intercettazioni telefoniche è emerso chiaramente che l'acquirente (Sami Ouarsan) veniva invitato più volte a recarsi a Gragnano per incontrare il venditore (Langellotti) e formalizzare la cessione (l'accordo sulla fornitura). L'acquirente si recava effettivamente a Gragnano come emerge dal servizio di osservazione e controllo della P.G. (e dal segnale GPS sulla sua autovettura) per incontrare il venditore; del resto, nella stessa imputazione sono evidenziati, dal P.M., i due luoghi di consumazione del reato (Gragnano ed Eboli). 2.

2. Violazione di legge (art. 292 comma 2 lettera C, del cod. proc. pen.); insussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato da parte del ricorrente. Manca sia la concretezza e sia l'attualità del pericolo di reiterazione del reato da parte dell'indagato. Il pericolo della reiterazione deve essere valutato, anche, in relazione alla distanza temporale dalla commissione del fatto reato. Giuseppe Nastro non ha precedenti penali e viene indagato per un solo episodio di intermediazione. Nonostante le numerose intercettazioni non emergono contatti tra il ricorrente e il mondo dello spaccio. Non ha percepito alcun compenso per l'intermediazione e vive con la propria pensione. Il pericolo di recidiva sarebbe, comunque, escluso dalla stessa sottoposizione a custodia cautelare degli altri indagati. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile, in quanto generico, articolato in fatto e reiterativo delle motivazioni del riesame.

4. Manifestamente infondato il motivo sull'incompetenza territoriale in quanto con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, il Tribunale del riesame ha evidenziato come la consegna della droga è stata effettuata in località Campolongo del Comune di Eboli; anche se in precedenza c'erano stati degli incontri preliminari, nel Comune di Gragnano, non sussiste alcuna prova che in Gragnano sia intervenuto un accordo definitivo per la consegna e sul prezzo, infatti la consegna viene comunicata dall'acquirente Ouarsan a Nastro in una conversazione successiva all'ultimo incontro. Inoltre, ricevuto lo stupefacente (all'interno di un sacco) gli acquirenti ne prelevavano un campione e lo avvicinavano al viso per verificarne l'odore e la buona qualità, pertanto solo dopo la verifica della buona qualità deve ritenersi perfezionata la cessione e la consumazione del reato, non prima.Su questi aspetti il ricorso non si confronta, ma reitera le stesse argomentazioni proposte in sede di riesame, adeguatamente vagliate dall'ordinanza impugnata.

5. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (neanche contestati nel ricorso in cassazione), l'ordinanza impugnata indica, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'indagato, evidenziando che il ricorrente aveva intermediato la fornitura di stupefacente tra Langellotti Carlo e Sami Ouarsan, come risultante dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione e controllo della P.G.

6. Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati, l'ordinanza impugnata deve ritenersi adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, in relazione alla commissione del fatto da parte del ricorrente da pochi mesi dall'applicazione della misura e per i suoi contatti con il mondo criminale del traffico degli stupefacenti; egli dimostrava la capacità di mettersi immediatamente in contatto con lo spacciatore Langellotti; inoltre, il ricorrente non aveva avuto nessuna remora ad accompagnare Langellotti con il carico di droga, da consegnare all'acquirente, facendo da staffetta a bordo di un'altra auto. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).

L'ordinanza impugnata poi evidenzia come in considerazione della capacità a delinquere del ricorrente l'unica misura idonea per prevenire il pericolo di recidiva è quella della custodia domiciliare con il controllo elettronico. Il ricorso sul punto non si confronta con le adeguate motivazioni ma in via generica e con argomentazioni in fatto, peraltro reiterative del motivo del riesame al quale l'ordinanza ha fornito adeguata risposta, prospetta un vizio della motivazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre