Italian Court dismisses appeal against GIP extension order as interlocutory act not appealable in Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Grand Magistrate's order extending the preliminary investigation phase is an interlocutory act, not subject to direct cassation review. The appellant argued the extension was illegal since the trial had already begun, but the court held that such orders must be challenged together with the final judgment under Article 586 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 586 cod. proc. pen.; The order of the Grand Magistrate granting an extension of the preliminary investigation phase is not appealable via cassation as it is an interlocutory act, requiring the appellant to join the challenge to the subsequent judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ROCCO nato a GALLIPOLI il 13/02/1974 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; DE PLANO.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce con provvedimento dell'8 aprile 2021 ha disposto la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari, in relazione al procedimento n. 1805/18 R.G.N.R. a carico di Greco Rocco, per il reato di cui all'art. 659 cod. pen.
2. Greco Rocco ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge e abnormità degli atti di richiesta e di proroga delle indagini preliminari (richiesta di proroga notificata il 2 aprile 2021 e ordinanza di proroga delle indagini del 4 aprile 2021) Il provvedimento di proroga risulta abnorme ed in palese violazione di legge. Il procedimento era, al momento della proroga, già nella fase del dibattimento; l'ordinanza di proroga del termine per il compimento delle indagini deve essere emessa quando il procedimento si trova nella fase delle indagini, al momento del dibattimento risulta un provvedimento del tutto abnorme, illegittimo. Infatti, la difesa aveva già sollevato la relativa eccezione (di inutilizzabilità degli atti) davanti al giudice del dibattimento. Greco Rocco al momento della notifica della richiesta di proroga delle indagini era già imputato (non più indagato). L'ordinanza di proroga tardiva del 4 aprile 2021 non può sanare gli atti precedenti. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non ricorribile in cassazione, trattandosi di un'ordinanza interlocutoria che disciplina l'istruttoria, non decisiva. L'ordinanza sarà impugnabile eventualmente insieme alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. Infatti, "Il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza predibattimentale con cui il tribunale aveva invitato il pubblico ministero a precisare meglio il capo d'imputazione, impugnabile soltanto unitamente alla sentenza ai sensi dell'art.586 cod. proc. pen.)" (Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018 - dep. 18/06/2018, De Iulio ed altri, Rv. 27354601; vedi anche Sez. 1, n. 29562 del 29/05/2018 - dep. 28/06/2018, Taurino, Rv. 27334701 e Sez. 3, n. :35201 del 10/04/2017 - dep. 18/07/2017, C, Rv. 27068201).
Per la proroga delle indagini deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ritiene non impugnabile l'ordinanza del G.I.P. di proroga: "L'ordinanza del g.i.p. che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è impugnabile, neppure attraverso il ricorso per cassazione. In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il gip aveva respinto l'eccezione di nullità della richiesta di proroga" (Sez. 3, Sentenza n. 37166 del 31/05/2017 Cc. - dep. 26/07/2017 - Rv. 270919 - 01; vedi anche Sez.
U, Sentenza n. 17 del 06/11/1992 Cc. - dep. 23/12/1992 - Rv. 191787 - 0).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il C