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Sentenza — n. 37854/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37854/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37854/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame, con ordinanza del 25 gennaio 2011 ha rigettato il riesame proposto da Sannino Pasquale e Ottaviano Andrea avverso il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro probatorio del P.M. del 13 novembre 2020 avente ad oggetto un semirimorchio con container con 24.000 litri di sostanza liquida presumibilmente gasolio, una motrice con sopra altro container sempre con cisterna di 24.000 litri della stessa sostanza, un semirimorchio con una cisterna contenente 28.300 litri di sostanza liquida presumibilmente gasolio; una pompa elettrica completa di raccordi e tubi, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art. 40, comma 1, lettera B, legge 504 del 1995.

Regesto Legislator

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art. 350 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37854/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi risultano inammissibili perché proposti per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto.

Parole chiave

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sequestro di un veicolo bene sequestrato confisca dei proventi di reato liquido inquinante per le acque grassi trasporto marittimo

Disposizioni normative citate

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art. 350 cod. proc. pen
in relazione agli art. 350 cod. proc. pen., 40, 44 e 49 d.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente
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Sentenza — n. 8270/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new arguments not raised in the appeal against the preliminary ruling. The court ruled that arguments not presented in the appeal are inadmissible. The court dismissed the appeal because the defense raised new arguments in the cassation appeal that were not included in the appeal against the preliminary ruling. The court held that such arguments are inadmissible as they could not have been deduced in the appeal. The court decided the appeal was inadmissible because the defense introduced new arguments in the cassation appeal that were not raised in the appeal against the preliminary ruling. The court ruled that new arguments not raised in the appeal are inadmissible. The court dismissed the appeal because the defense raised new arguments in the cassation appeal that were not included in the appeal against the preliminary ruling. The court held that such arguments are inadmissible as they could not have been deduced in the appeal. The court decided the appeal was inadmissible because the defense introduced new arguments in the cassation appeal that were not raised in the appeal against the preliminary ruling.
Sentenza — n. 3969/2022 — snpen
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 3969/2022 — snpen
Ordinanza — n. 8926/2023 — snpen
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 8926/2023 — snpen
Sentenza — n. 31922/2022 — snpen
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 31922/2022 — snpen
Sentenza — n. 16329/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of functional connection between new and original grounds.

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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SANNINO PASQUALE nato a TORRE DEL GRECO il 21/02/1965 OTT,AVIANO ANDREA nato a NAPOLI il 18/02/1964 avverso l'ordinanza del 25/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS: "Inammissibilità del ricorso". Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del DL n. 137/20. ,4,^pA-4,/

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame, con ordinanza del 25 gennaio 2011 ha rigettato il riesame proposto da Sannino Pasquale e Ottaviano Andrea avverso il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro probatorio del P.M. del 13 novembre 2020 avente ad oggetto un semirimorchio con container con 24.000 litri di sostanza liquida presumibilmente gasolio, una motrice con sopra altro container sempre con cisterna di 24.000 litri della stessa sostanza, un semirimorchio con una cisterna contenente 28.300 litri di sostanza liquida presumibilmente gasolio; una pompa elettrica completa di raccordi e tubi, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art. 40, comma 1, lettera B, legge 504 del 1995.

2. Ricorrono in cassazione Pasquale Sannino e Andrea Ottaviano, indagati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 253, 324, 327 bis cod. proc. pen. in relazione agli art. 350 cod. proc. pen., 40, 44 e 49 d. Igs. 504/1995). Mancanza del fumus del reato in accertamento. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'impugnazione evidenziando circostanze relative al sequestro preventivo e non al sequestro probatorio. La difesa aveva depositato documentazione (documento di trasporto) dalla quale emergeva che il contenuto della cisterna di 28.300,00 litri era diretto in Grecia ed era solo di passaggio sul territorio nazionale (si trattava di olio lubrificante per autotrazione, non di gasolio). Inoltre, le analisi condotte dalla SGS Group, su richiesta della difesa, escludono che si tratti di gasolio. Con riferimento all'autocisterna contenente circa 28.300,00 litri di olio il sequestro avrebbe dovuto annullarsi, attesa la documentazione idonea ad escludere qualsiasi violazione del pagamento delle accise (l'olio era solo in transito in Italia, diretto in Grecia). Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano inammissibili perché proposti per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nel nostro caso i motivi di ricorso risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale dei ricorsi). Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093;

Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente i ricorsi devono ritenersi manifestamente infondati. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e ha rilevato come sussistono esigenze probatorie in relazione all'accertamento sulla effettiva natura dei liquidi in sequestro, al fine della verificazione delle accise evase, anche in relazione al carico di olio lubrificante (presunto); del resto è prevista la confisca obbligatoria.

Le analisi della difesa escludono solo che si tratti di gasolio (ovvero non conforme agli standard), ma non definiscono la natura del prodotto, tanto da far ritenere necessari ulteriori esami. Inoltre, il Tribunale analizza anche la documentazione prodotta dalla difesa, relativa al carico di 28.300 litri di presunto olio lubrificante, e la ritiene insignificante per escludere il fumus del reato. Il Tribunale, infatti, rileva il sequestro anche di una pompa elettrica idonea a scaricare í liquidi e l'assenza di specifici sistemi di tracciamento per dimostrare le modalità e le tappe del viaggio (fino alla destinazione finale, Grecia), che non sono stati forniti sia al momento dei controlli e del sequestro, sia in sede di riesame.

Nel caso in giudizio, quindi, l'analisi del Tribunale del riesame risulta adeguata alle risultanze degli atti - accertamenti di fatto -, e sul punto le prospettazioni dei ricorrenti risultano articolate in fatto, molto generiche e, peraltro, relative alla motivazione del provvedimento e non a violazioni di legge. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle a