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Sentenza — n. 37845/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37845/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37845/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 27 gennaio 2020 ha condannato Donato Rendina alla pena di C 2.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 279. D. Igs. 152 del 2006, accertato 1'11 gennaio 2014. L'imputato ha proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37845/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 159 cod. pen. e 420 ter cod. proc. pen.); vizio della motivazione relativamente al calcolo dei giorni della sospensione della prescrizione. Per la decisione impugnata la sospensione della prescrizione sarebbe operante per un anno e giorni sei. Il processo è stato rinviato per legittimo impedimento del difensore alle udienze del 21 gennaio 2019 e 30 maggio 2019; per entrambi i rinvii la sospensione non può essere superiore a 60 giorni (art. 159 cod. pen.). la sospensione della prescrizione, pertanto, è di soli 120 giorni, con l'estinzione del reato per prescrizione. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. 2.

Parole chiave

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durata dell'infrazione termine di sospensione restituzione del termine scaduto ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
Violazione di legge (art. 159 cod. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RENDINA DONATO nato a STRIANO il 23/03/1958 avverso la sentenza del 27/01/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELI LLIS che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del DL n. 137/20. lette le conclusioni dell'Avv. Francesco Matrone: "Accoglimento del ricorso".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 27 gennaio 2020 ha condannato Donato Rendina alla pena di C 2.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 279. D. Igs. 152 del 2006, accertato 1'11 gennaio 2014.

2. L'imputato ha proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 159 cod. pen. e 420 ter cod. proc. pen.); vizio della motivazione relativamente al calcolo dei giorni della sospensione della prescrizione. Per la decisione impugnata la sospensione della prescrizione sarebbe operante per un anno e giorni sei. Il processo è stato rinviato per legittimo impedimento del difensore alle udienze del 21 gennaio 2019 e 30 maggio 2019; per entrambi i rinvii la sospensione non può essere superiore a 60 giorni (art. 159 cod. pen.). la sospensione della prescrizione, pertanto, è di soli 120 giorni, con l'estinzione del reato per prescrizione. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. 2.

2. Con successiva memoria di replica alle conclusioni di inammissibilità della Procura Generale presso la Corte di Cassazione il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Alla data della sentenza impugnata (27 gennaio 2020) il reato non era prescritto e l'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Il reato è stato accertato 1'11 gennaio 2014 ed il termine massimo di prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen. sarebbe all'il gennaio 2019; a questo termine devono, però, aggiungersi i 120 giorni di sospensione per i due rinvii per legittimo impedimento del difensore (udienza del 21 gennaio 2019 e del 30 maggio 2019), come sostenuto dallo stesso ricorrente. Il termine di prescrizione, quindi, risulta quello del 12 marzo 2020, successivo alla data della sentenza di condanna.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere estens