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Sentenza — n. 37595/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37595/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37595/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 giugno 2020, la Corte d'appello di Ancona ha parzialmente confermato ia sentenza del Gup del Tribunale di Urbino del 23 novembre 2017, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva ceduto a più soggetti sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi a e b dell'imputazione), nonché per il reato di furto (capo c). La Corte d'appello ha assolto l'imputato dal reato di furto, per non avere commesso il fatto, e ha rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio quanto ai residui reati.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37595/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equítativamente fissata in C 3.000,00.

Parole chiave

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traffico di cocaina importazione illegale di stupefacenti prove acquisite illegalmente circonvenzione illecita reato di coazione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Terzetti Edmir, alias Koleci Edmir, nato in Albania il 15/05/1990 avverso la sentenza del 15/06/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! consigliere Alessandro Maria Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 giugno 2020, la Corte d'appello di Ancona ha parzialmente confermato ia sentenza del Gup del Tribunale di Urbino del 23 novembre 2017, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva ceduto a più soggetti sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi a e b dell'imputazione), nonché per il reato di furto (capo c). La Corte d'appello ha assolto l'imputato dal reato di furto, per non avere commesso il fatto, e ha rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio quanto ai residui reati.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt.192, 210, 270 cod. proc. pen., nonché il travisamento della prova. Si lamenta, in particolare, che la Corte d'appello avrebbe disatteso le censure difensive in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Saltarelli e Cacioppo, presunti acquirenti dello stupefacente. Quanto alle dichiarazioni della Saltarelli, rese in occasione dell'arresto della stessa per detenzione di stupefacenti, si sostiene che sarebbero state rese in un procedimento penale assolutamente estraneo al presente.

Anche a prescindere dall'inutilizzabilità di dette dichiarazioni nel presente procedimento, si sarebbe dovuto considerare che le stesse erano state rese da un soggetto sottoposto a pressione, interessato ad ottenere benefici e, dunque, a compiacere l'autorità giudiziaria. Quanto ai riscontri a tali dichiarazioni, che provengono, secondo la Corte d'appello, dai brogliacci di intercettazioni telefoniche in atti, non si sarebbe considerato che le intercettazioni telefoniche non possono essere utilizzate in un procedimento diverso da rq ua le da quello nel quale sono state disposte, con l'unica deroga della loro indispensabilità per l'accertamento di delitti che comportano l'arresto obbligatorio in flagranza.

In riferimento al riconoscimento fotografico eseguito dalla Saltarelli e valorizzato dei giudici di merito, si afferma che lo stesso sarebbe stato eseguito al di fuori delle regole; mentre vi sarebbe un travisamento della prova rappresentata dall'annotazione di polizia giudiziaria dell'il. marzo 2015, la quale evidenziava la circostanza - decisiva ai fini della difesa - che il ricorrente non si trovava in Italia al momento dei fatti, perché colpito da decreto di espulsione e rientrato in Italia soltanto nel maggio del 2014. Quanto alle dichiarazioni di Cacioppo, rese in occasione del suo arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti, le stesse non collimiterebbero con le ulteriori emergenze processuali e, in particolare, con le annotazioni di polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per genericità. Nel contestare l'utilizzazione degli esiti delle intercettazioni telefoniche a riscontro delle dichiarazioni accusatorie di Saltarelli e Cacioppo, la difesa non si confronta con la duplice affermazione della sentenza impugnata della non decisività di tali elementi e della loro piena utilizzabilità, fondata sulla riscontrata connessione con i reati contro il pat -imonio in relazione ai quali erano state disposte. Quanto al resto, il ricorso sostanzialmente ripropone le stesse questioni di merito già risolte della sentenza impugnata, la quale, in modo pienamente logico e coerenteì valuta contro l'imputato le univoche risultanze accusatorie, basate su propalazioni spontanee degli acquirenti alla polizia giudiziaria, confermate di fronte all'autorità giudiziaria, e considera anche le annotazioni di polizia da cui emerge - contrariamente a quanto asserito dalla difesa in via del tutto generica - che l'imputato era presente in Italia al momento dei fatti.

Del resto, la prospettazione difensiva trascura gran parte della motivazione della sentenza relativa all'analisi dell'ampio e convergente quadro probatorio, concentrandosi solo su alcuni profili.

4. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equítativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/05/2021. Il