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Sentenza — n. 37583/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37583/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37583/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il G.I.P. presso il Tribunale di Venezia, con decreto del 14/06/2017, ha disposto il sequestro preventivo "del cunicolo insistente sull'area sita nella zona portuale del Comune di Chioggia, cd. banchina marittima A - località Val da Rio, catastalmente censita al foglio 36, con relativa copertura mediante piatte o tappi in cemento armato, corrente in senso trasversale alla banchina, il quale va dal margine lato mare dell'opera portuale sino al confine con l'area privata adiacente ed interessata dalla costruzione di un impianto GPL da parte di Costa Bioenergie s.r.l.".

Regesto Legislator

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art. 322-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 37583/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 322-bis cod. proc. pen., nel disciplinare l'appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, indica quali soggetti legittimati a proporre l'impugnazione, oltre al pubblico ministero, all'imputato e al difensore di questi, anche «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Da questa formulazione risulta evidente che, per il legislatore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, sono soggetti potenzialmente diversi.

Parole chiave

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grave restrizione all'uso attuale consegna dei mezzi ausiliari restrizione della proprietà senza risarcimento inesigibile malgrado lesioni salute aiuti alla costruzione navale imbarcazioni da diporto

Disposizioni normative citate

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art. 322-bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal terzo interessato Costa Bioenergie srl nel procedimento a carico di Fedalto Giuseppe nato a Venezia in data 23/12/1937; Gambato Gian Michele, nato a Rovigo il 29/9/1953; Nalesso Oscar nato a Mogliano Veneto il 6/10/1950; Chiappini Luigi nato a La Spezia 25/7/1939; Fontolan Cirillo nato a COorrezzola il 25/7/1955; avverso l'ordinanza del 19/2/2021 del Tribunale di Venezia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. Carra Daniele che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Venezia, con decreto del 14/06/2017, ha disposto il sequestro preventivo "del cunicolo insistente sull'area sita nella zona portuale del Comune di Chioggia, cd. banchina marittima A - località Val da Rio, catastalmente censita al foglio 36, con relativa copertura mediante piatte o tappi in cemento armato, corrente in senso trasversale alla banchina, il quale va dal margine lato mare dell'opera portuale sino al confine con l'area privata adiacente ed interessata dalla costruzione di un impianto GPL da parte di Costa Bioenergie s.r.l.".

Il vincolo veniva imposto nell'ambito del procedimento penale a carico di Fedalto Giuseppe Giuseppe + 5, indagati per il reato p.e.p. dall'art. 1161 cod. nav. per aver eseguito una innovazione non autorizzata e successivamente un'arbitraria occupazione su uno spazio demaniale marittimo realizzando un cunicolo della lunghezza di circa 23 metri in senso trasversale alla banchina "... sino al confine con l'area privata adiacente, interessata dalla costruzione di un impianto GPL della portata di circa 9000 mc, da utilizzarsi alla stregua di sottoservizio finalizzato al transito di condotte di movimentazione per l'impianto GPL in via di costruzione" e la "successiva copertura costituita da n. 28 plotte (o tappi) in cemento armato".

Avverso il vincolo la Costa Bioenergie s.r.I., rimasta inevasa l'istanza di dissequestro presentata al PM in data 30-07-2020, proponeva la richiesta al G.I.P. che la rigettava con ordinanza del 30-12-2020. L'appello cautelare proposto in relazione a quest'ultimo provvedimento veniva dichiarato inammissibile per difetto d'interesse dal Tribunale di Venezia del 19.2.2021. 2.La Costa Bioenergie s.r.l. ha quindi proposto l'odierno ricorso avverso l'ordinanza del 19.2.2021 articolando i seguenti motivi. 3.Nel ricorso si lamenta in primo luogo la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza contraddittorietà e manifesta logicità della motivazione nella parte in cui non ha riconosciuto in capo alla società ricorrente un concreto interesse al dissequestro della banchina.In particolare, si rappresenta che la Costa Bioenergie s.r.l.

è stata autorizzata a realizzare e a gestire un deposito costiero per lo stoccaggio di GPL., in Chioggia, per la fruibilità del quale è necessario collocare un braccio di carico per lo scarico delle navi gasiere sulla banchina demaniale interessata dal sequestro, adiacente al deposito. Tuttavia, la indispensabile concessione dell'utilizzo della banchina è stata negata dall'autorità competete proprio alla luce del vincolo apposto dal Tribunale veneziano. 4.Nel ricorso si deduce, inoltre, la mancanza del fumus del commesso reato e del periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 322-bis cod. proc. pen., nel disciplinare l'appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, indica quali soggetti legittimati a proporre l'impugnazione, oltre al pubblico ministero, all'imputato e al difensore di questi, anche «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Da questa formulazione risulta evidente che, per il legislatore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, sono soggetti potenzialmente diversi.

La persona che avrebbe diritto alla restituzione dei beni sequestrati è anche quella che ha un rapporto di fatto con i beni stessi, non essendo necessaria la formale titolarità di un diritto reale, ma essendo sufficienti il possesso o la detenzione qualificata, come nei casi del conduttore di un immobile, o del promissario acquirente già immesso nel possesso del bene (Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014, Rv. 262892). La giurisprudenza di legittimità, ritenendo ormai sussistente l'interesse al ricorso anche quando esso tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurare effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata purchè tali effetti si producano direttamente in capo al ricorrente; tgconsidera, pertanto, legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro, purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell'interessato (ex plurimis, Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019;, Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Rv. 275760; Sez. 3, n. 37450 del 11/04/2017, Rv. 270542).3.Ebbene nel caso di specie tali condizioni non sussistono. Come coerentemente chiarito nel provvedimento illustrato la revoca del sequestro non pdterebbe alcun vantaggio diretto e concreto al ricorrente, giacche l'utilità costituita dalla fruizione della banchina deriverebbe solo dall'esito positivo del procedimento amministrativo, esito tutt'altro che scontato posto che il rilascio della concessione, come evidenziato dal Tribunale di Venezia, è stato impedito non solo dall'esistenza del sequestro ma anche da carenze relative al collaudo agibilità e utilizzo in sicurezza dell'opera realizzata ( c.f.r.

Comunicazione Autorità portuale).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere es