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Sentenza — n. 37567/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37567/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37567/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10 gennaio 2020, il Tribunale di Catania ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di C. 3000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 per aver effettuato, senza autorizzazione, un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni edilizie.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 37567/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 3000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 per aver effettuato, senza autorizzazione, un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni edilizie.

Parole chiave

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rifiuto edile esportazione di rifiuti autorizzazione alla discarica altri reati costruzioni non autorizzate infrazione amministrativa

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Ed invero, dal verbale dell'udienza di discussione allegato al ricorso, si ricava la specifica richiesta, avanzata in via subordinata dal difensore in sede di conclusioni, di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Russo Antonino, nato a Trecastagni il 01/01/1952 avverso la sentenza del 10/01/2020 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; udito per il ricorrente l'avv. Sebastiano Bordonaro, il quale ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso e si è associato alle conclusioni del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 gennaio 2020, il Tribunale di Catania ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di C. 3000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 per aver effettuato, senza autorizzazione, un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni edilizie.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con il primo motivo, la violazione deglrartt. 255 e 256 d.lgs. 152/2006 ed il vizio di motivazione - anche per travisamento della prova testimoniale - per aver l'imputato effettuato un'occasionale attività di natura meramente preparatoria e preliminare di trasporto finalizzata all'eventuale abbandono di rifiuti propri, provenienti da una piccola ristrutturazione edilizia. Trattandosi di attività svolta da soggetto non titolare d'impresa - si rileva - la stessa sarebbe stata semmai riconducibile all'illecito amministrativo di cui all'art. 255, lett. a), d.lgs. 152/2006. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. art. 131 bis cod. pen. e la mancanza assoluta di motivazione sull'applicazione dell'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur specificamente richiesta in sede di conclusioni e benché sussistessero tutti i presupposti per riconoscerla.

3. Quantomeno con riguardo al secondo motivo di ricorso, l'impugnazione è ammissibile, sicché deve rilevarsi la prescrizione del reato, maturata, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, in data 14 febbraio 2020, vale a dire dopo cinque anni dalla commissione della contestata contravvenzione, non risultando cause di sospensione del corso della prescrizione. Ed invero, dal verbale dell'udienza di discussione allegato al ricorso, si ricava la specifica richiesta, avanzata in via subordinata dal difensore in sede di conclusioni, di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

Ciò nondimeno, la sentenza non reca alcuna motivazione in ordine all'applicazione della invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, né risultano argomentazioni dalle quali sia possibile ricavare un'implicita esclusione dei presupposti richiesti dalla richiamata disposizione di legge. Per contro, trattandosi di contravvenzione punita con pena i cui limiti edittali certamente rientrano nel campo di operatività della fattispecie, il concreto trattamento sanzionatorio è stato contenuto nella sola specie pecuniaria, in termini prossimi al minimo edittale, e all'imputato è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena dandosi atto dell'assenza di precedenti condanne ostative.La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 1'8 settembre 2021. Il Consigliere