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Sentenza — n. 37404/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37404/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37404/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 aprile 2021, il Tribunale di Teramo, giudicando in sede di rinvio, ha applicato a Sabrina Scimitarra la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. Detto reato era stato oggetto di sentenza di applicazione pena su richiesta, emessa dal medesimo ufficio ed impugnata dall'imputata con ricorso per cassazione - poi accolto - con esclusivo riguardo all'applicazione della sanzione della revoca della patente di guida in prima battuta disposta.

Regesto Legislator

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art. 590 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37404/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 590 bis cod. pen. Detto reato era stato oggetto di sentenza di applicazione pena su richiesta, emessa dal medesimo ufficio ed impugnata dall'imputata con ricorso per cassazione - poi accolto - con esclusivo riguardo all'applicazione della sanzione della revoca della patente di guida in prima battuta disposta.

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale infrazione privilegiata risarcimento dei danni da incidente stradale violazione semplice della LCStr incidente motociclistico guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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art. 590 bis cod. pen
Con sentenza del 16 aprile 2021, il Tribunale di Teramo, giudicando in sede di rinvio, ha applicato a Sabrina Scimitarra la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Scimitarra Sabrina nato a Teramo il 27/03/1,976 avverso la sentenza del 16/04/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastrobernardino, che ha concluso chiedendo il rigetto.del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 aprile 2021, il Tribunale di Teramo, giudicando in sede di rinvio, ha applicato a Sabrina Scimitarra la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. Detto reato era stato oggetto di sentenza di applicazione pena su richiesta, emessa dal medesimo ufficio ed impugnata dall'imputata con ricorso per cassazione - poi accolto - con esclusivo riguardo all'applicazione della sanzione della revoca della patente di guida in prima battuta disposta.

2. A mezzo del difensore fiduciario, l'imputata ha proposto nuovo ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, lamentando la carenza e manifesta illogicità della motivazione per non essere la sanzione accessoria stata applicata nel minimo di legge. Si lamenta, in particolare, che la sentenza abbia dato illogica rilevanza al fatto che la persona offesa fosse anziana e che non abbia invece valutato i pur riconosciuti elementi favorevoli (il concorso di colpa del danneggiato e la minima offensività della condotta, testimoniata anche dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Nell'escludere l'applicabilità della più severa sanzione accessoria della revoca della patente di guida - originariamente disposta in sede di patteggiamento - e nel quantificare la durata della meno grave sanzione della sospensione del titolo in anni uno (pari alla media tra il minimo ed il massimo), il giudice di merito ha argomentato l'esercizio del potere discrezionale e, diversamente da quanto opina la ricorrente, la motivazione non è né carente, né illogica.

Va in primo luogo osservato che, del tutto correttamente, il giudice ha valorizzato il fatto che il pedone investito fosse una persona anziana, posto che si trattava del danno conseguente ad uno dei profili di colpa specifica addebitati in imputazione alla ricorrente (la violazione dell'art. 191, comma 3, ult. parte, c.s.). In secondo luogo, il giudice ha valutato gli ulteriori elementi di significativa gravità della condotta (le plurime violazioni al codice della strada e la gravità delle lesioni arrecate, che avevano determinato pericolo di morte), come pure le favorevoli situazioni di attenuazione della responsabilità indicate in ricorso, giungendo ad applicare la meno grave sanzione accessoria prevista dalla legge nella durata mediana tra minimo e massimo.

Trattasi di valutazione di merito che, in quanto adeguatamente e non illogicamente motivata, non è in questa sede altrimenti sindacabile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 settembre 2021. Il Consi