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Sentenza — n. 37400/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37400/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37400/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 28 settembre 2020, il Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da MARTINELLI Tullio, avverso l'ordinanza del Tribunale di Rovereto dell'8 gennaio 2020, con la quale veniva accolta, solo in parte, l'istanza di restituzione del denaro confiscato nel conto corrente dell'interessato, acceso presso la Cassa Rurale Vallagarina BCC, in relazione alla confisca per equivalente ex art. 12-bis D.Igs. n. 74 del 2000 - disposta con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Trento del 20 febbraio 2019, irrevocabile il 6 giugno 2019 - fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.415.882.

Regesto Legislator

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art. 545 cod. proc. civ, art. 666 cod. proc. pen, art. 545 cod. proc. pen, art. 38 Cost, art. 591 c.p, art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000; Sentenza — n. 37400/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tale rilievo va aggiunto che la causa del credito azionato con la misura ablativa è anche la medesima, risultando entrambe le confische conseguenza obbligatoria della condanna definitiva per ipotesi delittuose, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. 2.1. Del resto la giurisprudenza prevalente ha affermato il principio che somme già percepite a titolo di credito pensionistico - o ad esso assimilato - e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., con il limite del triplo dell'importo dell'assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (cfr.

Parole chiave

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revoca della rendita sospensione della rendita d'invalidità rendita straordinaria senza limite di reddito pensione di anzianità rendita per vedova riduzione del contributo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 545 cod. proc. civ
in riferimento all'art. 545 cod. proc. civ, avendo consentito la confisca sino a metà della pensione sociale.
art. 666 cod. proc. pen
Infatti l'istanza del 29 gennaio 2020 avrebbe dovuto essere qualificato quale nuova richiesta ex art. 666 cod. proc. pen., e comunque dovendosi applicare il disposto dell'art.
art. 545 cod. proc. pen
pen., e comunque dovendosi applicare il disposto dell'art. 545 cod. proc. pen.
art. 38 Cost
Pertanto il Tribunale di Rovereto ben avrebbe potuto rilevare l'illegittimità della prima confisca laddove la stessa aveva superato tali limiti, in linea con i principi garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 38 Cost., come del resto sostenuto anche dalla dottrina.
art. 591 c.p
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
A tale rilievo va aggiunto che la causa del credito azionato con la misura ablativa è anche la medesima, risultando entrambe le confische conseguenza obbligatoria della condanna definitiva per ipotesi delittuose, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI TULLIO nato ad ALA il 17/09/1944 avverso l'ordinanza del 28/09/2020 del TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; lette le conclusioni del PG dott. PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 settembre 2020, il Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da MARTINELLI Tullio, avverso l'ordinanza del Tribunale di Rovereto dell'8 gennaio 2020, con la quale veniva accolta, solo in parte, l'istanza di restituzione del denaro confiscato nel conto corrente dell'interessato, acceso presso la Cassa Rurale Vallagarina BCC, in relazione alla confisca per equivalente ex art. 12-bis D.Igs. n. 74 del 2000 - disposta con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Trento del 20 febbraio 2019, irrevocabile il 6 giugno 2019 - fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.415.882.

Il giudice dell'esecuzione aveva disposto la restituzione dell'importo di euro 1.374,00 e la restituzione, dalla data del 14 ottobre 2019 alla data del provvedimento degli importi laddove eccedenti la misura del quinto della pensione spettante allo stesso e comunque laddove e nella misura atta ad evitare che la pensione di Martinelli fosse confiscata per un importo che non gli consenta di percepire una somma pari all'assegno sociale aumentato della metà. Con il provvedimento di accoglimento parziale il giudice dell'esecuzione disponeva anche per il futuro la limitazione dell'esecuzione della confisca sul conto corrente predetto ad un importo pari ad un quinto della pensione spettante a Martinelli Tullio, salvo il diritto dello stesso di percepire in ogni caso una somma pari all'assegno sociale aumentato della metà.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Martinelli Tullio, per mezzo del proprio difensore di fiducia, avente ad oggetto due motivi di doglianza così articolati. 2.1. Con il primo motivo si censura violazione della legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 545 cod. proc. civ, avendo consentito la confisca sino a metà della pensione sociale. In particolare si lamenta che con l'opposizione presentata il ricorrente aveva rilevato che non poteva essere considerata legittima la seconda confisca, in quanto non teneva conto che 1/5 della pensione era stata già oggetto di una confisca precedente disposta da diversa sentenza di condanna, la quale investiva già detto quinto, in evidente contrasto con l'art. 545 cod. proc. civ. detta norma consente la confisca solo di 1/5 delle somme eccedenti l'assegno sociale aumentato della metà, e pertanto avendo già la prima confisca disposto illegittimamente il pignoramento di 1/5 dell'intera pensione, la seconda non poteva disporre tale ablazione.

Erroneamente il Tribunale di Rovereto ha ritenuto che potesse essere applicato il disposto del comma 5 di tale articolò, in quanto lo stesso prevede il simultaneo concorso delle cause indicate dall'art. 545 cod. proc. civ., ossia quando la natura della causa del credito è diversa, e non come nel caso di specie quando il credito ha la stessa natura, valendo il limite di pignoramento di cui al comma sesto dell'art. 545 cod. proc. civ.. 2.2. Con il secondo motivo si censura violazione della legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., errata interpretazione ed applicazione dell'art.666 cod. proc. pen. e dell'art. 545 cod. proc. civ., laddove si è ritenuta inammissibile la seconda domanda senza considerare che il limite di pignorabilità è rilevabile d'ufficio. Si ritiene che erroneamente il Tribunale di Rovereto abbia dichiarato inammissibile l'istanza di riduzione della confisca operata con la sentenza della Corte di appello di Trento del 16 dicembre 2016, irrevocabile il 23 gennaio 2018, ritenendola domanda nuova. Infatti l'istanza del 29 gennaio 2020 avrebbe dovuto essere qualificato quale nuova richiesta ex art. 666 cod. proc. pen., e comunque dovendosi applicare il disposto dell'art. 545 cod. proc. pen. in sede penale, i limiti previsti da tale disposizione sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Pertanto il Tribunale di Rovereto ben avrebbe potuto rilevare l'illegittimità della prima confisca laddove la stessa aveva superato tali limiti, in linea con i principi garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 38 Cost., come del resto sostenuto anche dalla dottrina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta privo di un reale confronto con la motivazione della ordinanza impugnata, in quanto si limita a reiterare le medesime doglianze già oggetto dei motivi posti a fondamento dell'opposizione presentata alle quali è stata data compiuta risposta con l'ordinanza qui impugnata. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni.già discusse e ritenute infondate dal giudice del precedente gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 BOUTARTOUR SAMI, Rv. 277710 - 01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01) 2.

Analizzando nello specifico la doglianza spesa dalla difesa in relazione al primo motivo, deve essere comunque rilevata anche la sua manifesta infondatezza, posto che dal corpus motivazionale dell'ordinanza impugnata risulta evidente che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto infondata l'opposizione al rigetto della richiesta di restituzione di tutte le somme confiscate, ed ha applicato l'art. 545 cod. proc. civ., come del resto richiesto dallo stesso ricorrente, nella sua interezza, ossia comprensivo del disposto del comma 5, perfettamente applicabile nel caso di specie, atteso che entrambe le confische hanno ad oggetto la pensione percepita dall'interessato.

A tale rilievo va aggiunto che la causa del credito azionato con la misura ablativa è anche la medesima, risultando entrambe le confische conseguenza obbligatoria della condanna definitiva per ipotesi delittuose, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. 2.1. Del resto la giurisprudenza prevalente ha affermato il principio che somme già percepite a titolo di credito pensionistico - o ad esso assimilato - e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., con il limite del triplo dell'importo dell'assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (cfr.

Sez.3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 28/04/2020, Cattaneo, Rv. 279377 - 01, principio affermato in riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente) .

3. Quanto al secondo motivo, risulta di solare evidenza la sua inammissibilità. Il provvedimento impugnato ha correttamente osservato che la richiesta di ridurre la precedente confisca, operata a seguito della sentenza della Corte di appello di Trento del 16 dicembre 2016, costituisce una domanda volta ad ampliare la cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione, a fronte della originaria istanza proposta avente ad oggetto un diverso titolo esecutivo (sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Trento del 20 febbraio 2019). Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'l