Sentenza — n. 37394/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 26 marzo 2021, il tribunale di Foggia assolveva Lanera Francesco Maria Luigi dai reati ascrittigli e di cui agli artt. 93 e 95, 94 e 95, 83 e 95, DPR 380/01 ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Avverso la predetta ordinanza Lanera Francesco Maria Luigi propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 37394/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 93 e 95, 94 e 95, 83 e 95, DPR 380/01 ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Avverso la predetta ordinanza Lanera Francesco Maria Luigi propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lanera Francesco Maria Luigi nato a Putignano il 25/08/1964; avverso la sentenza del 26/03/2021 del tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26 marzo 2021, il tribunale di Foggia assolveva Lanera Francesco Maria Luigi dai reati ascrittigli e di cui agli artt. 93 e 95, 94 e 95, 83 e 95, DPR 380/01 ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
2. Avverso la predetta ordinanza Lanera Francesco Maria Luigi propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
3. Deduce con il primo l'assenza di motivazione sui fatti fondanti i reati contestati, avendo il giudice valutato solo la subordinata richiesta avanzata ex art. 131 bis cod. pen. Con particolare riferimento ai capi a) e b) si tratterebbe di fattispecie estinte in ragione della prodotta intervenuta sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01 e della intervenuta autorizzazione paesaggistica, pure prodotta.
4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di carenza di motivazione anche con riguardo al capo c) in ragione della intervenuta presentazione di una nota con cui il competente ufficio sismico della provincia di Foggia avrebbe stabilito la conformità del realizzato al DM 14.1.2008. La questione sarebbe stata affrontata anche attraverso l'escussione di testimoni.
5. Con il terzo motivo si rappresenta che il giudice neppure avrebbe affrontato la questione dell'assenza dell'elemento psicologico della colpa, essendosi il ricorrente affidato, per le opere contestate, ad esperti del settore, ed alla luce della complessità della normativa applicabile. I comportamenti successivi ai fatti, diretti a sanare le carenza, dimostrerebbero anche essi la buona fede del ricorrente.
6. I motivi proposti, incentrati sulla mancata analisi dei profili costitutivi dei reati contestati, appaiono omogenei e come tali suscettibili di valutazione unitaria. Essi sono fondati, a fronte di una decisione in cui si dà solo atto della intervenuta emersione della responsabilità dell'imputato, senza altre precisazioni. Cosi integrandosi il vizio di carenza di motivazione.
7. Si impone quindi l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna impugnata, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Foggia, in diversa per