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Ordinanza — n. 37142/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37142/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37142/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha ordinato, su istanza degli interessati Renato e Salvatore De Marco indagati per i reati di cui agli artt. 44, 83, 93 e 95, 64, 71, 65 e 72 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la sospensione del provvedimento di sgombero delle unità abitative site in San Marcellino alla via Larga di Trentola snc, siccome emesso dal Pubblico ministero in data 16 dicembre 2020.

Regesto Legislator

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art. 321 cod.proc. pen, art. 322-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37142/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'evacuazione del manufatto rappresentava ineliminabile modalità di esecuzione della misura cautelare siccome disposta, la cui esecuzione era stata tra l'altro opportunamente graduata temporalmente, distinguendo tra le parti non adibite ad abitazione e quelle invece abitate. 2.4. Col quarto motivo è stata infine dedotta l'abnormità strutturale del provvedimento, in quanto era stato esercitato un potere esorbitante rispetto ai limiti posti, dando sfogo a valutazioni di merito tipiche della cognizione e di fatto revocando, ma senza il parere del Pubblico ministero a norma dell'art. 321 cod.proc. pen., il decreto di sequestro preventivo, tra l'altro già confermato a suo tempo dal Giudice del riesame.

Parole chiave

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zona di ville sequestro di beni immobili alloggio insalubre immobile occupato trascuranza degli obblighi di mantenimento violenza domestica

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod.proc. pen
art. 322-bis cod. proc. pen
Il ricorso va convertito in appello con trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nel procedimento a carico di 1. De Marco Renato, nato a Trentola Ducenta il 09/09/1974 2. De Marco Salvatore, nato a Napoli il 24/05/1966 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha ordinato, su istanza degli interessati Renato e Salvatore De Marco indagati per i reati di cui agli artt. 44, 83, 93 e 95, 64, 71, 65 e 72 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la sospensione del provvedimento di sgombero delle unità abitative site in San Marcellino alla via Larga di Trentola snc, siccome emesso dal Pubblico ministero in data 16 dicembre 2020.

2. Avverso il provvedimento il Pubblico Ministero circondariale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente - rievocata la vicenda processuale, che aveva condotto prima al sequestro preventivo (con facoltà d'uso abitativo infine protratta al 31 marzo 2021) della villa bifamiliare eretta senza alcuna autorizzazione in fondo di proprietà dell'Asl di Caserta, dato invece in precedenza in godimento alla madre dei De Marco per attività strumentali all'allevamento e alla macellazione delle carni; e, successivamente, alla sospensione del conseguente ordine di sgombero, attesa l'affermata ultimazione dei lavori e in ragione del fatto che non sarebbe emerso alcun pericolo di realizzazione di nuove opere, tenuto altresì conto dell'emergenza sanitaria - ha lamentato anzitutto la contraddittorietà della motivazione, dal momento che non corrispondeva al vero che le opere fossero state ultimate nel 2018.

Al riguardo, infatti, gli interventi edilizi si erano abusivamente protratti, come da documentazione prodotta, ed invero evidentemente travisata dal Giudice per le indagini preliminari. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta l'illogicità della motivazione, dal momento che l'istanza di sospensione era stata altresì accolta in considerazione dell'esistente emergenza sanitaria, ma senza l'esperimento di alcuna indagine circa le concrete ricadute della pandemia nella situazione familiare degli interessati, sì che in definitiva era stata valorizzata una mera congettura. 2.3.

Col terzo motivo il ricorrente ha rilevato che l'ordinanza si era richiamata a considerazioni di mera opportunità per negare lo sgombero, capovolgendo in tal modo la valutazione sul periculum già formulata al momento in cui era stato emesso il sequestro preventivo. L'ordine di sgombero avrebbe potuto infatti essere sindacato solamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo, nonché dell'indispensabilità del predetto sgombero al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Né era possibile effettuare alcun sindacato sull'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari.

L'evacuazione del manufatto rappresentava ineliminabile modalità di esecuzione della misura cautelare siccome disposta, la cui esecuzione era stata tra l'altro opportunamente graduata temporalmente, distinguendo tra le parti non adibite ad abitazione e quelle invece abitate. 2.4. Col quarto motivo è stata infine dedotta l'abnormità strutturale del provvedimento, in quanto era stato esercitato un potere esorbitante rispetto ai limiti posti, dando sfogo a valutazioni di merito tipiche della cognizione e di fatto revocando, ma senza il parere del Pubblico ministero a norma dell'art. 321 cod.proc. pen., il decreto di sequestro preventivo, tra l'altro già confermato a suo tempo dal Giudice del riesame.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento del provvedimento con rinvio.

4. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, altresì eccependo la tardività del proposto ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso va convertito in appello con trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.. 5.1. Al riguardo, infatti, l'art. 322-bis cit. prevede che, fuori dei casi previsti dall'articolo 322 (ossia delle ipotesi in cui è proponibile richiesta di riesame contro il decreto di sequestro), il Pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze "in materia di sequestro preventivo" e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal Pubblico ministero. 5.1.1.

In specie, a fronte del sequestro preventivo a suo tempo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, lo stesso Giudice, in accoglimento della richiesta di revoca dell'ordine di sgombero intimato dal Pubblico ministero in esecuzione della misura reale, ha disposto la sospensione del provvedimento. Ciò posto, in tema di misure cautelari reali, prima della pronuncia definitiva - a partire dalla quale si radica la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione - permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento di sequestro (nella specie, preventivo), costituendo esso, in quello stato del procedimento, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene, sicché avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità delle istanze afferenti il sequestro è esperibile l'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476;

Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240). 5.1.2. In proposito, il provvedimento non può all'evidenza che dirsi emesso in materia di sequestro preventivo, dal momento che - al pari della revoca disposta dal Pubblico ministero, a fronte della quale è comunque espressamente previsto il rimedio impugnatorio - esso è destinato ad incidere sugli effetti della misura cautelare siccome disposta; né, pacificamente, è intervenuta nella vicenda alcuna sentenza definitiva. In ragione di ciò, il mezzo di impugnazione va così individuato nell'appello.5.1.3.

Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'intera cognizione - convertito il ricorso in appello a norma dell'art. 322-bis cit. - non può che appartenere al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., e a detto Ufficio vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen...