Sentenza — n. 37138/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 30 marzo 2021 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata il 18 marzo 2021 da Stefania Franzoni nei confronti del GUP di Brescia, dott. Andrea Gaboardi, il quale, nel corso del giudizio abbreviato, aveva rigettato la richiesta difensiva di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37138/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. può essere ricusato il giudice che, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non ricorre alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Franzoni Stefania, nata a Brescia il 28/10/1970, avverso l'ordinanza in data 30/03/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 30 marzo 2021 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata il 18 marzo 2021 da Stefania Franzoni nei confronti del GUP di Brescia, dott. Andrea Gaboardi, il quale, nel corso del giudizio abbreviato, aveva rigettato la richiesta difensiva di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.
2. Con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputata eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'errata applicazione degli art. 37, comma 1, lett.
b) e 41 cod. proc. pen. Lamenta che il GUP aveva indebitamente manifestato il proprio convincimento circa la responsabilità, che era in corso di accertamento, perché aveva espresso considerazioni "ultronee e non necessarie" al fine di decidere sull'istanza di affievolimento delle esigenze cautelari presentata dalla donna. Sostiene che la Corte di appello non avesse fatto corretta applicazione dell'art. 37, comnna 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'interpretazione giurisprudenziale dell'avverbio "indebitamente" e ritiene l'ordinanza impugnata manifestamente illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. può essere ricusato il giudice che, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non ricorre alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito.
L'avverbio "indebitamente" richiede infatti che l'opinione sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato sia espressa senza che esista la necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame funzionale con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Cass., Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Assinnata, Rv. 233394-01 e più recentemente Cass., Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Cittadini, Rv. 279649-01). Siccome il giudice può essere chiamato nel corso della celebrazione del processo di merito a pronunciarsi sulla cautela - Corte cost., sentenza di inammissibilità n. 51 del 1997, ordinanze di manifesta inammissibilità n. 366 del 1997 e 206 del 1998 e da ultimo ordinanza di manifesta inammissibilità n. 443 del 2000 in cui si evidenzia che il giudice non può essere spogliato del processo per la presentazione di un'istanza de libertate dell'imputato -, non sussiste alcuna ragione di incompatibilità a decidere nel merito, giustificante la ricusazione per anticipazione del giudizio.
Infatti, le considerazioni espresse in merito alla perduranza delle esigenze cautelari, che presuppone una cognizione sommaria degli atti, giammai vincolano o condizionano il giudice nella decisione di merito, all'esito di una cognizione piena. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 7 luglio 2021 Il Consig