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Sentenza — n. 37114/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37114/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37114/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava Giuliano Puliafito alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di tre episodi del reato di cui agli art. 5, comma 1, del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestati nell'ambito di due procedimenti penali riuniti, addebitandosi all'imputato, nella veste di titolare dell'omonima ditta individuale, di non aver presentato, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto e pur essendovi obbligato, le relative dichiarazioni per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, da cui scaturivano le seguenti evasioni: per l'anno di imposta 2012, 137.642 euro di iva e 80.048 euro di irpef, per l'anno di imposta 2013, 133.205 euro di iva e per l'anno di imposta 2014, 146.050 euro di iva; fatti commessi in Barcellona Pozzo di Gotto, rispettivamente il 31 dicembre 2013, il 31 dicembre 2014 e il 30 dicembre 2015.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37114/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina ha proposto appello, convertito, con ordinanza del 13 ottobre 2020 della Corte territoriale, in ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di censura, con cui è stato rilevato che il Tribunale, pur affermando la penale responsabilità di Puliafito, ha omesso di disporre, ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca del profitto del reato o di beni o valori a questo equivalenti, per un ammontare di euro 496.945 (146.050 euro per il capo 1 e 350.895 euro per il capo a); trattandosi di una pronuncia obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato, il Procuratore ricorrente chiede dunque di disporre la predetta confisca.

Parole chiave

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procedura per sottrazione d'imposta reddito non dichiarato comunicazione fiscale arretrati d'imposta differimento dell'imposizione diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina, nel procedimento penale a carico di: Puliafito Giuliano, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28-11-1968, avverso la sentenza del 21-01-2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento della sentenza, limitatamente alla omessa confisca, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; lette le conclusioni tramesse il 9 giugno 2021 dall'avvocato De Lia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava Giuliano Puliafito alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di tre episodi del reato di cui agli art. 5, comma 1, del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestati nell'ambito di due procedimenti penali riuniti, addebitandosi all'imputato, nella veste di titolare dell'omonima ditta individuale, di non aver presentato, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto e pur essendovi obbligato, le relative dichiarazioni per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, da cui scaturivano le seguenti evasioni: per l'anno di imposta 2012, 137.642 euro di iva e 80.048 euro di irpef, per l'anno di imposta 2013, 133.205 euro di iva e per l'anno di imposta 2014, 146.050 euro di iva; fatti commessi in Barcellona Pozzo di Gotto, rispettivamente il 31 dicembre 2013, il 31 dicembre 2014 e il 30 dicembre 2015.

2. Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina ha proposto appello, convertito, con ordinanza del 13 ottobre 2020 della Corte territoriale, in ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di censura, con cui è stato rilevato che il Tribunale, pur affermando la penale responsabilità di Puliafito, ha omesso di disporre, ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca del profitto del reato o di beni o valori a questo equivalenti, per un ammontare di euro 496.945 (146.050 euro per il capo 1 e 350.895 euro per il capo a); trattandosi di una pronuncia obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato, il Procuratore ricorrente chiede dunque di disporre la predetta confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Premesso che la sentenza impugnata ha condannato Puliafito in ordine al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, senza tuttavia disporre la confisca del profitto del reato o di beni equivalenti a tale profitto, occorre osservare che tale omissione integra un profilo di illegittimità della decisione. Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278637), con la quale, in una vicenda analoga a quella per cui si procede, è stato affermato che la misura ablatoria omessa dal Tribunale si caratterizza per essere obbligatoria, conseguendo essa in termini di necessità, stante il chiaro e inequivocabile tenore normativo, ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal d.

Igs n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della cd. confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito o al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (cd. confisca per equivalente).

3. Alla stregua di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso del P.M., la sentenza impugnata, stante la sua completezza rispetto a una statuizione priva di discrezionalità da parte del giudice (ove si eccettui l'opportuna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta), deve essere annullata, limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dovendosi verificare in sede di merito, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Così deci