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Sentenza — n. 36778/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36778/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36778/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'ordinanza impugnata 1.1. Con l'ordinanza genetica del 22 settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, per quanto qui interessa, ad Antonio Di Dio, Angelo Di Dio e Robert Bos la misura coercitiva dell'obbligo di dimora in luogo di quella richiesta dal Pubblico ministero della custodia cautelare in carcere. In parziale accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza genetica, con quella del 15 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Torino ha applicato ad Antonio Di Dio, Angelo Di Dio e Robert Bos la misura degli arresti domiciliari. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 8 d.lgs. 74/2000, art. 2 d.lgs. 74/2000, art. 292 cod. proc. pen, art. 388 cod. pen, art. 303 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36778/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto il primo profilo, la giurisprudenza, già prima delle modifiche apportate alle norme sulle misure cautelari dalla legge 47/2015, affermò, in materia di misure cautelari personali, che in virtù della modifica apportata all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 9 della legge 8 agosto 1995 n. 332, il decorso del tempo dalla commissione del reato ha acquisito una rilevanza primaria nella individuazione delle esigenze cautelari che giustificano l'adozione della misura, e dunque anche il suo mantenimento (così Sez. 1, n. 1876 del 21/03/1996, Notaro, Rv. 204692 - 01: la Corte annullò l'ordinanza del tribunale nella quale non era stato dato alcun rilievo al fatto che l'episodio criminoso, per cui era stata imposta la custodia in carcere, risaliva al 1987).

Parole chiave

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gruppo di azionisti sequestro fiscale gruppo finanziario vigilato gruppo nell'esecuzione in via di pignoramento inchiesta per sottrazione d'imposta organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
Nei confronti di Robert Bos, quale referente per i clienti italiani dei fornitori olandesi e tedeschi, l'ordinanza genetica è stata emessa per i reati di cui ai capi: - 1) per la partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.
art. 8 d.lgs. 74/2000
promossa e diretta da Sergio Mosiani e Riccardo Gaviani, costituita in Volvera (Torino), dal 2012 condotta tuttora in corso; - 22) ex art. 8 d.lgs. 74/2000, in Messina Contesse (ME), in data 23 dicembre 2013, data ultima fattura emessa da Kom s.r.I.; - 23) ex art.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Vi sarebbe stata pertanto una duplicazione di processi; inoltre, la Procura di Messina ha contestato, quanto alla Senna Group s.r.I., il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000, mentre la Procura di Torino ha contestato il reato ex art.
art. 292 cod. proc. pen
L'omessa valutazione della sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari determinerebbe la nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 292 cod. proc. pen.
art. 388 cod. pen
L'indagato, inoltre, avrebbe un solo precedente risalente al 2007 per il reato ex art. 388 cod. pen.
art. 303 cod. proc. pen
art. 310 cod. proc. pen
Nel caso in cui il punto dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Quanto all'art. 275 cod. proc. pen., il comma 1 prevede che «Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI DIO ANTONIO nato a MESSINA il 24/01/1981 BOS ROBERT nato il 30/06/1970 DI DIO ANGELO nato a MESSINA il 24/02/1978 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità uditi i difensori L'avv. Carlo Taormina si riporta ai motivi di ricorso e deposita ordinanza tribunale Torino del 13 aprile 2021 proc. pen, 863/2017. Il P.G. non si oppone. L'avv. Nicola Ottaviani insiste sui motivi di ricorso. L'avv. Giuseppe Covino si riporta al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata 1.1. Con l'ordinanza genetica del 22 settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, per quanto qui interessa, ad Antonio Di Dio, Angelo Di Dio e Robert Bos la misura coercitiva dell'obbligo di dimora in luogo di quella richiesta dal Pubblico ministero della custodia cautelare in carcere. In parziale accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza genetica, con quella del 15 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Torino ha applicato ad Antonio Di Dio, Angelo Di Dio e Robert Bos la misura degli arresti domiciliari. 1.2.

Nei confronti di Antonio Di Dio e Angelo Di Dio, quali amministratori di fatto della Kom s.r.I., e rispettivamente quali amministratori di diritto e di fatto della Senna Group s.r.I., l'ordinanza genetica è stata emessa per i reati di cui ai capi: - 1) per la partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. promossa e diretta da Sergio Mosiani e Riccardo Gaviani, costituita in Volvera (Torino), dal 2012 condotta tuttora in corso; - 22) ex art. 8 d.lgs. 74/2000, in Messina Contesse (ME), in data 23 dicembre 2013, data ultima fattura emessa da Kom s.r.I.; - 23) ex art. 8 d.lgs. 74/2000, in Messina Contesse (ME), in data 9 dicembre 2014, data ultima fattura emessa da Kom s.r.I.; - 24) ex art. 8 d.lgs. 74/2000, in Quinto dì Treviso (TV), in data 31 dicembre 2013, data ultima fattura emessa da Senna Group s.r.I.; - 25) ex art. 8 d.lgs. 74/2000, in Quinto di Treviso (TV), in data 31 dicembre 2014, data ultima fattura emessa da Senna Group s.r.I.; - 26) ex art. 8 d.lgs. 74/2000, in Quinto di Treviso (TV), in data 31 dicembre 2015, data ultima fattura emessa da Senna Group s.r.I.; - 27) ex art. 8 d.lgs. 74/2000, in Quinto dì Treviso (TV), in data 1 aprile 2016, data ultima fattura emessa da Senna Group s.r.l. 1.3.

Nei confronti di Robert Bos, quale referente per i clienti italiani dei fornitori olandesi e tedeschi, l'ordinanza genetica è stata emessa per i reati di cui ai capi: - 1) per la partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. promossa e diretta da Sergio Mosiani e Riccardo Gaviani, costituita in Volvera (Torino), dal 2012 condotta tuttora in corso; - da 2) a 5) ex art. 2 d.lgs. 74/2000, commessi rispettivamente in Volvera il 25 settembre 2013, il 29 settembre 2014, il 30 settembre 2015, il 30 settembre 2016, nelle date di presentazione della dichiarazione fiscale; - 9) ex art. 223, comma 2 n. 2, e 219, comma 1, r.d. n.267/1942, in Torino il 18 luglio 2019, data di deposito della dichiarazione di fallimento di H.T.I. s.r.I.; - 55) ex art. 216, comma 1 n. 1 e 2, 223, commi 1 e 2 n. 2, e 219, commi 1 e 2 n.1 r.d. n.267/1942, in Torino il 1 settembre 2016, data di deposito della dichiarazione di fallimento di Pigreca s.r.l.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati.

2. I ricorsi nell'interesse di Antonio Di Dio 2.1.1. Con il primo motivo del ricorso dell'avv. Covino si deduce il vizio della motivazione per non avere il Tribunale del riesame risposto adeguatamente all'eccezione formulata dalla difesa sulla violazione del principio del ne bis in idem. È attualmente pendente presso il Tribunale di Messina un processo penale relativo a reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000 commessi nell'interesse della Senna Group s.r.l. e della Kom s,r.l. fondato sullo stesso processo verbale di constatazione del 31 agosto 2017. Vi sarebbe stata pertanto una duplicazione di processi; inoltre, la Procura di Messina ha contestato, quanto alla Senna Group s.r.I., il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000, mentre la Procura di Torino ha contestato il reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000.

Si invoca l'applicazione dell'art. 9 dei d.lgs. 74/2000. In ogni caso, i reati di utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti contestati a Messina sarebbero connessi con quelli di emissione contestati dalla Procura di Torino, poiché si tratterebbe della stessa merce acquistata e poi rivenduta. Per la Kom s.r.l. la Procura della Repubblica di Messina ha contestato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74/2000, emesse nei confronti di soggetti differenti ma negli stessi anni per i quali si procede in questo procedimento ed in base allo stesso processo verbale di constatazione della Agenzia delle entrate del 31 agosto 2016.

La duplicazione dei processi sussisterebbe perché il comma 2 dell'art. 8 prevede che si consideri un unico reato l'emissione di più fatture per operazioni inesistenti nello stesso periodo di imposta. 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. La sussistenza della gravità indiziarla si fonderebbe su due considerazioni errate: la Senna Group sarebbe una società effettivamente operante e non una cartiera; Stefano Interdonato sarebbe, secondo la difesa, un amministratore reale e non un prestanome.2.1.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 274, lett. c), cod. proc. pen. e 275, comma 2, cod. proc. pen., per non aver tenuto conto il Tribunale del riesame che la Senna Group è sottoposta a sequestro giudiziario con nomina di un amministratore giudiziario per la prosecuzione dell'attività e possibile pagamento dei tributi con i ricavi. La misura cautelare inflitta degli arresti domiciliari sarebbe inadeguata e non proporzionale alla luce del tempo decorso dal fatto, risalendo le condotte al 2016 ed in assenza condotte successive. 2.1.4.

Con il quarto motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione sul rigetto della questione sulla cd. contestazione a catena, fondato sulla diversità di titoli cautelari, detentivi e non detentivi, ma avendo poi il Tribunale del riesame applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2.2. Con il primo motivo del ricorso dell'avv. Ottaviani si deduce la contraddittorietà della motivazione sull'inadeguatezza della misura cautelare applicata dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza genetica rispetto alla parte in cui, nel ritenere non accoglibile la richiesta di custodia cautelare in carcere del Pubblico Ministero, fa riferimento ad elementi favorevoli all'indagato che avrebbero dovuto portare all'esclusione delle esigenze cautelari per la mancanza di attualità, quali il decorso del tempo dalla commissione dei fatti, risalenti al 2013-2016, il periodo di detenzione già sofferto per il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Messina, l'irrilevanza dell'essere il ricorrente titolare di una ditta, i precedenti penali risalenti al 2010. 2.2.1.

La motivazione sull'attualità sarebbe dunque assertiva, in contrasto anche con la parte sulla prognosi favorevole di rispetto degli obblighi derivanti dagli arresti domiciliari. 2.2.2. Il secondo motivo sulla violazione delle norme sulla cd. contestazione a catena, è analogo al quarto motivo del ricorso dell'avv. Ottaviani. Inoltre, si deduce il vizio della motivazione sulla contestazione effettuata dalla difesa con cui si rilevò la contraddittorietà tra le imputazioni elevate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Messina - secondo la quale la Senna Group aveva utilizzato delle fatture per operazioni inesistenti per abbattere il debito Iva - e dalla Procura della Repubblica di Torino secondo cui la Senna Group sarebbe stata una società cartiera operante solo per commettere la frode carosello; ciò in base allo stesso processo verbale di constatazione del 31 agosto 2016. 2.2.3.

Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari; il Tribunale del riesame non avrebbe indicato in concreto quali siano gli elementi di fatto in base ai quali ha ritenuto esistente la reiterazione delle condotte e la professionalità nel porle in essere, con una motivazione cumulativa, senza valutare la singola posizione dell'indagato.

3. Il ricorso nell'interesse di Robert Bos 3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe menzionato solo sommariamente gli argomenti dedotti all'udienza camerale sull'insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e li avrebbe «tralasciati». La limitazione del devoluto - affermata dal Tribunale del riesame per effetto dell'appello del Pubblico ministero - all'adeguatezza della misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari sarebbe illegittima: la valutazione avrebbe dovuto essere estesa a tutti i presupposti applicativi della misura cautelare, alla gravità indiziarla ed alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Sul punto si richiama la sentenza delle Sezioni unite n. 18339 del 31 marzo 2004 riportata nel ricorso. L'omessa valutazione della sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari determinerebbe la nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 292 cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla ritenuta non adeguatezza e proporzionalità della misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari. La motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente una figura indispensabile e non sostituibile per l'attuazione della cd. frode carosello, posto che secondo l'ipotesi di accusa Riccardo Gaviani e Sergio Mosani avrebbero commesso altre condotte illecite relative agli anni di imposta 2016-2018 senza il contributo del ricorrente.

Inoltre, si sarebbero rivelate cartiere anche altre società che intrattennero rapporti con la HTI S.r.l. senza che ne ebbero con il ricorrente. Gli autori delle frodi avrebbero quindi operato anche senza la partecipazione del ricorrente che pertanto non può essere definita indispensabile. Illogico sarebbe anche il passaggio della motivazione in cui si afferma che l'attuale lavoro all'estero non sia sufficiente per una prognosi negativa, in assenza di elementi relativi a tale attività. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto indicare gli elementi per una prognosi positiva di recidivanza senza limitarsi alla valutazione di adeguatezza.

Non sarebbe stato valutato il tempo decorso dal fatto: le ultime condotte risalirebbero al 2015 e non risulterebbero illeciti successivamente commessi. Sarebbe stata omessa la motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari.

4. Il ricorso nell'interesse di Angelo Di Dio La motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla idoneità degli arresti domiciliari sarebbe illogica, manifestamente apparente e apodittica, rispetto alla necessità dell'aggravamento delle esigenze cautelari. L'ordinanza avrebbe riprodotto le argomentazioni del Pubblico ministero in maniera acritica. Affetti da vizio della motivazione sarebbero anche i passaggi sulla cd. contestazione a catena, relativi ad Antonio Di Dio ma estesi al ricorrente, e sulla capacità degli indagati di costituire società formalmente intestate a terzi. 4.1.

Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento agli artt. 273, 274, 275, 283, 284, 297 cod. proc. pen., anche per il travisamento del fatto attraverso il travisamento della prova. Vi sarebbe stata la ' violazione del principio del ne bis in idem per l'instaurazione di due procedimenti penali per gli stessi fatti presso la Procura della Repubblica di Torino e di quella di Messina; in sintesi, presso il Tribunale di Messina penderebbe un procedimento penale fondato sulle stesse informative di reato, i processi verbali di constatazione dell'Agenzia delle entrate del 31 agosto 2016 nei confronti della Senna Group e della Kom s.r.l.

Il procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Torino sarebbe una duplicazione del primo. Il Tribunale del riesame di Torino avrebbe travisato la prova per omissione, non valutando l'esistenza dell'altro processo e l'operatività del principio del ne bis in idem anche tra procedimenti. Anche nel procedimento pendente a Messina sono contestati, ai capi g) ed n), i delitti ex art.8 d.lgs. 74/2000, per l'emissione per l'anno 2013 e 2014 di fatture per operazioni inesistenti, quale amministratore di fatto della Kom s.r.l. Vi sarebbe dunque una identità con le imputazioni n. 23 e 24 ascritte al ricorrente con l'ordinanza cautelare genetica nel procedimento iscritto a Torino confermata anche dalla comunicazione della notizia di reato.

Si rileva che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. 74/2000 l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nello stesso anno di imposta si considera come un unico fatto delittuoso e per l'emissione delle fatture per le operazioni inesistenti negli anni di imposta 2013 e 2014 si procede già al Tribunale di Messina con conseguente violazione del principio del ne bis in idem. Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe violato l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla cd. contestazione a catena che impedisce che siano emesse nei confronti dello stesso indagato più ordinanze per lo stesso fatto, anche se diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi commessi anteriormente alla prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione teleologica Quanto ai reati ex art. 8 relativi alla gestione della Senna Group s.r.I., dopo la parte in diritto sulla cd. contestazione a catena, si assume che il Tribunale del riesame avrebbe violato l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., affermando che non vi sarebbero i presupposti per l'applicazione della norma poiché le misure cautelarì applicate nel procedimento pendente presso l'autorità giudiziaria di Messina (custodia in carcere e arresti domiciliari) sarebbero diverse da quella non detentiva dell'obbligo di dimora applicata a Torino.

Sul punto si invoca l'applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 23166 del 29 luglio 2020 delle Sezioni Unite. L'ordinanza si sarebbe poi contraddetta perché avrebbe poi applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari. Si segnala poi un contrasto tra le due ipotesi accusatorie in quanto per la Procura dì Messina la Senna Group sarebbe la beneficiaria della frode Iva ed una società operativa, mentre per la Procura di Torino la Senna Group sarebbe una scatola vuota, emittente le fatture per operazioni inesistenti. Il capo ascritto al ricorrente quale amministratore di fatto della Senna Group a Messina si fonderebbe sullo stesso processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate del 31 agosto 2016 posto a fondamento delle indagini della Procura di Torino.

L'ordinanza impugnata sarebbe incorsa nel travisamento della prova nel ritenere: la Senna Group una società fantasma, mentre è stata una società effettivamente operante con relativa struttura; Stefano Interdonato un prestanome sulla base della circostanza che fosse il figlio di un socio di altra società del ricorrente. Solo 6 sarebbero le fatture emesse nel 2016 nei confronti della Hti s.r.l. 4.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione agli artt. 273, 274, 275, 283, 284 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata modificato, in assenza di elementi nuovi, la misura coercitiva dell'obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari.

La valutazione del Tribunale del riesame sarebbe in contrasto con quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che sin dal dicembre 2017 ritenne inesistenti le esigenze cautelari, tenuto conto altresì del decorso di 3 anni dai fatti. L'ordinanza impugnata sarebbe poi contraddittoria perché avrebbe rigettato l'appello per alcuni indagati applicando un diverso metro di giudizio per il ricorrente e valutando con motivazione contraddittoria che questi aveva interrotto ogni attività a seguito della nomina nel 2018 da parte del Tribunale di Messina dell'amministratore giudiziario della Senna Group.

L'indagato, inoltre, avrebbe un solo precedente risalente al 2007 per il reato ex art. 388 cod. pen. Le esigenze cautelari sarebbero state ritenute aggravate in assenza di elementi nuovi e sulla base degli stessi dati presi in esame dell'ordinanza genetica. Il Tribunale del riesame avrebbe poi valutato una dichiarazione del ricorrente sull'inesistenza dei reati come elemento per ritenere sussistenti le esigenze cautelari. La motivazione sulla prognosi di possibile violazione degli arresti domìciliari sarebbe poi contraddittoria anche quanto alla valutazione della titolarità di ditte individuali e dei precedenti penali, perché le argomentazioni in realtà smentirebbero la sussistenza della concreta pericolosità sociale.

Contraddittoria sarebbe poi la motivazione nella parte in cui ha escluso che l'attualità delle esigenze cautelari non sia venuta meno per la sottoposizione della Senna Group alla amministrazione giudiziaria. 4.3. Il difensore del ricorrente ha poi depositato in udienza l'ordinanza del 13 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con la quale è stata dichiarata l'inefficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata con l'ordinanza genetica nei confronti di Antonio Di Dio e Angelo Di Dio, a decorrere dal 14 aprile 2021 per la scadenza dei termini di fase ex art. 303 cod. proc. pen.

Con la stessa ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza genetica, per le stesse ragioni, applicata a Robert Bos, ad esclusione dei reati di cui ai capi 9 e 55.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve essere analizzata in primo luogo la questione preliminare sollevata con il ricorso nell'interesse di Robert Ros, sulla violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., poiché strettamente collegata all'esame dei motivi di ricorso sulla valutazione del decorso del tempo. 1.1. Il Tribunale del riesame di Torino ha ritenuto che l'appello del Pubblico ministero fosse limitato all'adeguatezza della misura coercitiva dell'obbligo di dimora applicata con l'ordinanza genetica rispetto alla richiesta, formulata anche con l'appello, di applicazione della misura della custodia in carcere.

Sul punto, il Tribunale del riesame ha richiamato Sez. 2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic, Rv. 276448 - 01, per cui l'appello del Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell'adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al Tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, fatta salva l'applicazione dell'art. 299, comma 1,. cod. proc. pen. in ordine ad elementi nuovi o diversi, non precedentemente valutati dal giudice che ha emesso la misura. 1.2.

La Corte è a conoscenza del diverso orieníamento espresso da Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205 - 01 per cui, in tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art.292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice (fattispecie in cui, in parziale accoglimento dell'appello cautelare, il tribunale concedeva la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, anziché quella custodiale richiesta, previa riqualificazione dei reati in addebito). 1.3.

Nel caso in esame, però, quanto alla gravità indiziaria, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame ha richiamato la motivazione dell'ordinanza genetica, l'ha riportata sinteticamente mostrando così di condividerla; tale motivazione deve ritenersi del tutto sufficiente, anche per l'assenza di specifiche contestazioni sulla gravità indiziaria effettuate dagli indagati all'udienza del 15 febbraio 2021, come risulta dalla lettura del verbale. 1.4. Non può invece condividersi la limitazione del devolutum effettuata dal Tribunale del riesame. 1.4.1.

Dall'analisi dell'appello risulta che il Pubblico ministero ha contestato, per quanto concerne la posizione degli attuali ricorrenti, la scelta della misura in relazione al grado delle esigenze cautelari ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari. Oltre alla mancanza di una motivazione specifica per ciascun indagato, il Pubblico ministero nell'appello ha fatto riferimento alle modalità ed alla qualità di commissione dei reati, al concreto contributo apportato dai singoli alla vita del sodalizio. Il Pubblico ministero ha anche fatto riferimento, con riferimento alla sola posizione di Angelo ed Antonio Di Dio, alla commissione di condotte criminose recenti, in realtà risalenti al 2016.

Dunque, lo stesso Pubblico ministero ha rapportato l'impugnazione sulla scelta della misura al grado delle esigenze cautelar'. 1.4.2. In punto di diritto, va ribadito che la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame ma si estende anche a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti; non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (in tal senso Sez.

U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313 - 01). Con la sentenza Matic la Corte di cassazione ha fatto riferimento anche all'art. 299, comma 1, cod. proc. pen.: va ricordato però che l'istanza di revoca, ove non sussista il giudicato cautelare, può essere fondata anche su fatti non sopravvenuti. 1.4.3. Nel caso in cui il punto dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. del Pubblico ministero sia relativo al grado delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura coercitiva applicata con l'ordinanza genetica in relazione a ciascun indagato, il Tribunale del riesame deve sempre valutare l'attualità delle esigenze cautelari; inoltre, nel giudicare sull'impugnazione, deve fondare la valutazione sull'art. 275 cod. proc. pen., che prevede proprio i «Criteri di scelta delle misure», nella sua integralità.

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza, già prima delle modifiche apportate alle norme sulle misure cautelari dalla legge 47/2015, affermò, in materia di misure cautelari personali, che in virtù della modifica apportata all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 9 della legge 8 agosto 1995 n. 332, il decorso del tempo dalla commissione del reato ha acquisito una rilevanza primaria nella individuazione delle esigenze cautelari che giustificano l'adozione della misura, e dunque anche il suo mantenimento (così Sez. 1, n. 1876 del 21/03/1996, Notaro, Rv. 204692 - 01: la Corte annullò l'ordinanza del tribunale nella quale non era stato dato alcun rilievo al fatto che l'episodio criminoso, per cui era stata imposta la custodia in carcere, risaliva al 1987).

Quanto all'art. 275 cod. proc. pen., il comma 1 prevede che «Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto». Il comma 2 prevede che «Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata». Il devolutum allora non riguarda solo l'adeguatezza in sé, ma la persistenza delle esigenze cautelari, in particolare con riferimento all'attualità, e la specifica idoneità della misura coercitiva applicata in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, laddove il richiamo alla specificità e concretezza impone anche una valutazione «indagato per indagato» ed in rapporto alle incolpazioni provvisorie.

Inoltre, l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. si estende alla proporzionalità, per effetto del comma 2 dell'art. 275 cod. proc. pen. Tali punti della decisione sono tra loro, per effetto del dato normativo, del contenuto dell'art. 275 cod. proc. pen., strettamente connessi e dipendenti dalla domanda, proposta con l'appello ex art 310 cod, proc. pen., sulla scelta della misura. 1.5. Va altresì ricordato che è irrilevante che l'indagato non abbia impugnato l'ordinanza genetica perché la preclusione processuale derivante dal cd. giudicato cautelare è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari (Sez.

U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213 - 01). 1.6. Orbene, nell'udienza camerale, nel chiedere il rigetto dell'appello del Pubblico ministero, i difensori degli attuali ricorrenti hanno eccepito in particolare che le condotte oggetto delle contestazioni erano risalenti nel tempo; al vizio della motivazione sull'attualità, al tempo decorso dalla commissione dei fatti, fanno riferimento anche i ricorsi. 1.7. L'art. 292, lett. c), cod. proc. pen. impone, anche ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, la valutazione del tempo trascorso dal commesso reato.

La distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta infatti un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione all'attualità che in relazione alla scelta della misura (Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n: 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377, in tema di misure cautelari, hanno affermato il principio per il quale il riferimento in ordine al «tempo trascorso dalla commissione del reato» di cui all'art. 292, comma 2, lett.

c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverío, Rv. 279122 - 01, ha di recente affermato che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc, pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

Ove i reati siano risalenti nel tempo rispetto all'adozione della misura, l'attualità può essere desunta anche dalla persistenza di atteggiamenti che siano espressione sintomatica della proclività al delitto o di collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. in tal senso Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv.. 267785 - 01). 1.8. Quanto ad Antonio Di Dio e Angelo Di Dio, il Tribunale del riesame ha valutato il decorso del tempo solo per escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere; nella valutazione delle esigenze cautelari ha preso in esame solo le condotte risalenti nel tempo, senza indicare quali siano gli elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.Inoltre, con motivazione contraddittoria, ha confermato (cfr. pagina 11) la misura dell'obbligo di dimora per indagati nei confronti dei quali l'ordinanza genetica è stata emessa per condotte più recenti, commesse nel 2018 e nel 2017, mentre quelle ascritte ai ricorrenti si fermano all'aprile 2016, non essendo stati indicati elementi concreti da cui desumere che la partecipazione all'associazione per delinquere sia proseguita dopo tale data. 1.9.

Analoghe considerazioni valgono per Robert Bos, rispetto al quale nella parte descrittiva dell'ordinanza le condotte si riferiscono al più al 2014 e non sono descritte le condotte concrete relative alla bancarotta fraudolenta. Il ricorso di Roberto Bos deve pertanto essere integralmente accolto.

2. Non è invece fondata la questione proposta dai ricorrenti Antonio Di Dio e Angelo Di Dio sul ne bis in idem. La preclusione si produce solo all'interno della stessa sede giudiziaria e non quando l'azione penale sia stata esercitata in sedi giudiziarie diverse. Tale principio, che deve essere ribadito, è stato affermato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800: «Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi dì competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente».

3. È solo parzialmente fondata la questione della cd. contestazione a catena. La questione relativa all'applicazione della regola della retrodatazione dei termini della misura cautelare in caso di cosìddette contestazioni a catena poteva essere dedotta davanti al Tribunale del riesame in sede di appello del Pubblico ministero proprio perché quest'ultimo aveva chiesto l'applicazione della custodia cautelare in carcere; pertanto, gli indagati possono prospettare, con l'onere di allegare i fatti da cui deriva l'applicazione della norma processuale, che, già al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, erano scaduti interamente, per effetto della retrodatazione, i termini di custodia.Il Tribunale del riesame ha escluso l'esistenza della contestazione a catena in relazione al medesimo fatto ma non in relazione alla sussistenza della relazione qualificata, come dedotto con i motivi di ricorso.

Va ricordato che in tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art,297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Rv. 279347 - 02).

La valutazione sull'inefficacia dell'ordinanza custodiale su alcuni titoli di reato può infatti incidere anche sulla scelta della misura.

4. L'accoglimento dei motivi su attualità e valutazione del tempo decorso, sussistenza della retrodatazione per connessione, restando assorbiti i successivi, determina l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Nel giudizio di rinvio pot