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Ordinanza — n. 36771/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36771/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36771/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Marilena Staffetti, Eliseo Staffetti, Giampiero Staffetti, Domenico Cialfi, nonché dalle società «Staffetti Sr.l.» e «Leipeca S.r.l.», avverso la sentenza dell'11/03/2019 della Corte di appello di L'Aquila. 2.11 dispositivo così recita: «Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, Staffetti Giampiero, Staffetti Eliseo, Staffetti Marilena e Cialfi Domenico alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di L'Aquila, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che devono essere eliminate le parole "Moroni Mattia".

Parole chiave

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oltraggio alla corte risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese procedurali rettificazione della decisione difesa d'ufficio nomina del difensore d'ufficio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STAFFETTI GIAMPIERO nato a L'AQUILA il 19/05/1954 STAFFETTI ELISEO nato a L'AQUILA il 21/07/1957 STAFFETTI MARILENA nato a L'AQUILA il 02/01/1950 CIALFI DOMENICO nato a L'AQUILA il 01/10/1951 STAFFETTI SRL LEIPECA SRL avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Marilena Staffetti, Eliseo Staffetti, Giampiero Staffetti, Domenico Cialfi, nonché dalle società «Staffetti Sr.l.» e «Leipeca S.r.l.», avverso la sentenza dell'11/03/2019 della Corte di appello di L'Aquila. 2.11 dispositivo così recita: «Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, Staffetti Giampiero, Staffetti Eliseo, Staffetti Marilena e Cialfi Domenico alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di L'Aquila, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo:

«Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, Staffetti Giampiero, Staffetti Eliseo, Staffetti Marilena, Moroni Mattia e Cialfi Domenico alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di L'Aquila, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge. 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza posto che il Moroni non aveva presentato ricorso. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che devono essere eliminate le parole "Moroni Mattia".

P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo dell'udienza pubblica del 05/11/2020 relativamente al procedimento R.G. n. 41538/2919 nei confronti di Marilena Staffetti, Eliseo Staffetti, Giampiero Staffetti, Domenico Cialfi, nonché dalle società «Staffetti Sr.I.» e «Leipeca S.r.l.», nel senso che devono essere eliminate le parole "Moroni Mattia". Si annoti in calce al ruolo d'udienza. Così deciso in Roma,