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Sentenza — n. 36760/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36760/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36760/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 21 febbraio 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 27 ottobre 2015 del Giudice dell'udienza preliminare di Torino, ha limitato la confisca eseguita nei confronti di Houssine Yahyaoui alla somma di C 10,00, disponendo la restituzione immediata del residuo, con conferma nel resto, in particolare della condanna degli imputati alle pene di legge per plurime cessioni di stupefacenti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36760/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Azzedine El Ouarghi eccepisce la violazione di legge per omessa pronuncia della prescrizione. Censura la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto la sussistenza del fatto di lieve entità e per questa via rileva che la prescrizione si era maturata a novembre 2019, anche considerando gli atti interruttivi. Houssine Yahyaoui eccepisce il vizio di motivazione con riferimento alle norme processuali. Ritiene nebulosa l'accusa di cessione di quantità imprecisata di stupefacente non determinata in concorso con soggetto non identificato. Lamenta con il secondo motivo la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup pericolo di traffico di stupefacenti reticenza dolosa dei difetti facoltà di astenersi dal testimoniare dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Yahyaoui Houssine, nato in Tunisia il 22/02/1984; El Ouarghi Azzedine, nato in Marocco il 03/10/1982, avverso la sentenza in data 21/02/2020 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 febbraio 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 27 ottobre 2015 del Giudice dell'udienza preliminare di Torino, ha limitato la confisca eseguita nei confronti di Houssine Yahyaoui alla somma di C 10,00, disponendo la restituzione immediata del residuo, con conferma nel resto, in particolare della condanna degli imputati alle pene di legge per plurime cessioni di stupefacenti.

2. Azzedine El Ouarghi eccepisce la violazione di legge per omessa pronuncia della prescrizione. Censura la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto la sussistenza del fatto di lieve entità e per questa via rileva che la prescrizione si era maturata a novembre 2019, anche considerando gli atti interruttivi. Houssine Yahyaoui eccepisce il vizio di motivazione con riferimento alle norme processuali. Ritiene nebulosa l'accusa di cessione di quantità imprecisata di stupefacente non determinata in concorso con soggetto non identificato. Lamenta con il secondo motivo la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati. I reati commessi da El Ouarghi sono stati già qualificati in primo grado come violazioni del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e risalgono al periodo da ottobre a dicembre 2013, per cui non si è verificata alcuna estinzione per prescrizione al momento della pronuncia di secondo grado. I reati commessi da Yahyaoui sono stati adeguatamente descritti nella contestazione. I fatti sono stati del pari qualificati ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente non ha indicato gli elementi per configurare l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., la cui compatibilità con il fatto del quinto comma è stata affermata con sentenza a Sezioni Unite n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499-02.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, 1'11 marzo 2021 Il Consigliere este