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Sentenza — n. 36759/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36759/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36759/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 24 gennaio 2019 il Tribunale di Firenze ha condannato Aimei Hu alle pene di legge per il reato di cui agli art. 64, comma 1 e 68, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Orientale Due di Hu Aimei, e quindi come datore di lavoro, non aveva assicurato che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti dell'art. 63, commi 1, 2 e 3: il laboratorio e i servizi igienici si presentavano in pessime condizioni di pulizia e igiene per la presenza diffusa di polvere, scarti di lavorazione e altro materiale accatastato ovunque, in Signa il 21 marzo 2016.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36759/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 64, comma 1 e 68, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Orientale Due di Hu Aimei, e quindi come datore di lavoro, non aveva assicurato che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti dell'art. 63, commi 1, 2 e 3: il laboratorio e i servizi igienici si presentavano in pessime condizioni di pulizia e igiene per la presenza diffusa di polvere, scarti di lavorazione e altro materiale accatastato ovunque, in Signa il 21 marzo 2016.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali sanità del lavoro garanzia di un'attività irreprensibile affezione anteriore al servizio infrazione commessa nell'azienda indennità per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con atto di appello convertito in ricorso per cassazione la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
presuppone la condanna cui non segue la punibilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli è irrevocabile.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hu Aimei, nato in Cina il 04/12/1972, avverso la sentenza in data 24/01/2019 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24 gennaio 2019 il Tribunale di Firenze ha condannato Aimei Hu alle pene di legge per il reato di cui agli art. 64, comma 1 e 68, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Orientale Due di Hu Aimei, e quindi come datore di lavoro, non aveva assicurato che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti dell'art. 63, commi 1, 2 e 3: il laboratorio e i servizi igienici si presentavano in pessime condizioni di pulizia e igiene per la presenza diffusa di polvere, scarti di lavorazione e altro materiale accatastato ovunque, in Signa il 21 marzo 2016.

2. Con atto di appello convertito in ricorso per cassazione la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Precisa che la sua condotta non poteva considerarsi abituale non avendo commesso più reati della stessa indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Il Giudice ha omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'espressa richiesta in tal senso. Non è possibile dal tenore della decisione ricavare una motivazione implicita di diniego dell'istanza. Pertanto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica, perché valuti la questione devoluta. Siccome il ricorrente non ha contestato l'accertamento di responsabilità e considerato, del resto, che la pronuncia dell'art. 131-bis cod. pen. presuppone la condanna cui non segue la punibilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli è irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, in diversa persona fisica Così deciso, 1'11 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden