Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36753/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36753/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36753/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di Ferro Mario Marco, nato a Genova il 21/04/1953, avverso la sentenza in data 18/09/2019 del Tribunale di Pisa, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pisa RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 18 settembre 2019 il Tribunale di Pisa ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Mario Marco Ferro per essere il fatto a lui ascritto - omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2011 con evasione dell'imposta sui redditi per euro 247.602- estinto per prescrizione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 36753/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze denuncia la violazione di legge, perché il momento consumativo del reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per la dichiarazione 2012 relativa ai redditi 2011, era il 10 ottobre 2012, data a cui dovevano sommarsi ulteriori 90 giorni. Pertanto, il reato non era prescritto.

Parole chiave

Generato dall'IA
dichiarazione fiscale tardiva ritardo ingiustificato dell'azione penale differimento dell'imposizione reddito non dichiarato restituzione del termine scaduto sospensione della riscossione fiscale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di Ferro Mario Marco, nato a Genova il 21/04/1953, avverso la sentenza in data 18/09/2019 del Tribunale di Pisa, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pisa RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 18 settembre 2019 il Tribunale di Pisa ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Mario Marco Ferro per essere il fatto a lui ascritto - omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2011 con evasione dell'imposta sui redditi per euro 247.602- estinto per prescrizione.

2. Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze denuncia la violazione di legge, perché il momento consumativo del reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per la dichiarazione 2012 relativa ai redditi 2011, era il 10 ottobre 2012, data a cui dovevano sommarsi ulteriori 90 giorni. Pertanto, il reato non era prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Cass., Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189-01 e Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884-01), nel caso in esame il 10 ottobre, perché il 30 settembre era domenica. Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, il termine di prescrizione per i reati previsti dall'art. 2 all'art. 10 del citato decreto legislativo è aumentato di un terzo e che la norma si applica ai fatti successivi alla data di entrata in vigore (16 settembre 2011) della legge di conversione, è errata la decisione di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, affinché proceda all'accertamento del reato contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa, in diversa persona fisica Così deciso, il 24 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Vito Di Nic