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Sentenza — n. 36750/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it raises only trial court fact-finding issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36750/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding subjective intent and generic mitigating circumstances constituted questions of fact reserved for the trial court. The appellant, a company representative, challenged a fine for waste abandonment by claiming eviction prevented proper disposal and that the perishable nature of the goods warranted leniency. The court ruled that appellate courts cannot re-evaluate factual elements or adopt new fact-finding parameters, and the trial judge's reasoning on the lack of mitigating factors was sufficient and non-contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new fact-finding parameters, and the denial of generic mitigating circumstances is admissible if the trial judge's reasoning is non-contradictory and based on the absence of positive elements in the record.

Parole chiave

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inadmissibility appeal questions of fact generic mitigating circumstances appellate review limits waste abandonment penalty inadempimento reiterato rinuncia all'espropriazione immersione di rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
In ogni caso, peraltro, in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
In ogni caso, peraltro, in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (in specie era stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'innputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

MPLIFICATA DEPOW7,374, SENTENZA sul ricorso proposto da 1 O T T 2021 Viti Mirko, nato a Roma il 28/08/1975 avverso la sentenza del 27/05/2020 del Tribunale di Cassino ani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 maggio 2020 il Tribunale di Cassino ha condannato Mirko Viti, in qualità di legale rappresentante della srl Bontà del Golfo, alla pena di euro 2600 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1 e 2 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, col risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione attesa l'inappellabilità della pronuncia, con due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la carenza dell'elemento soggettivo, dal momento che - in esito allo sfratto per morosità - gli era stato impedito di rientrare anche temporaneamente nell'immobile già oggetto di locazione, al fine di provvedere agli adempimenti di chiusura del rapporto, ivi compreso lo smaltimento di quanto rimasto in giacenza. 2.2. Col secondo motivo è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che ben avrebbero potuto essere concesse in considerazione del materiale deperibile oggetto di abbandono.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha inteso ricostruire in fatto la vicenda secondo una propria personale valutazione, limitandosi a dedurre in questa sede di legittimità l'esistenza di accordi che sarebbero intercorsi quanto allo smaltimento dei rifiuti al termine della locazione ad uso commerciale, e la violazione dei relativi patti da parte del locatore, che una volta reimmesso nel possesso del bene avrebbe impedito alla controparte di • adempiere agli impegni assunti. In definitiva l'impugnazione - infine pervenuta a questa Corte di legittimità in ragione dell'inappellabilità della decisione, attesa la condanna in primo grado alla sola pena dell'ammenda - si è limitata a porre questioni di merito, estranee al perimetro del giudizio di legittimità.

E' infatti nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.2. In relazione al secondo motivo di censura, il ricorrente ha allegato in proposito che le attenuanti generiche dovevano essere riconosciute in ragione della natura del materiale abbandonato, ossia generi alimentari e dolciari di facile deperibilità e rapida scomparsa fisica.

Ciò posto, la censura appare semmai relativa alla quantificazione del danno risarcibile e quindi allo scarso rilievo del pregiudizio arrecato. In ogni caso, peraltro, in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (in specie era stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'innputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel presente giudizio sono stati evocati i precedenti penali, la gravità del danno nonché la condotta dell'imputato, laddove quest'ultimo, in definitiva, non ha allegato alcuna ragione tale da giustificare il riconoscimento di una speciale benevolenza. In proposito, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare siffatto favorevole trattamento; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).

Alcun elemento favorevole è stato pertanto dedotto, mentre egualmente la motivazione complessivamente allegata in senso negativo non ha ricevuto puntuale e completa smentita. 4.3. L'evidente complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

5. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore