Sentenza — n. 36738/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sarno Marco, nato a Cava de' Tirreni il 29 aprile 1989, avverso la sentenza in data 11/09/2020 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria da revocarsi dalla Corte di cassazione RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 11 settembre 2020 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 8 luglio 2019 del Giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore, ha rideterminato la pena applicata a Marco Sarno, come concordato dalle parti, in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36738/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e di norme processuali, ritenendo illegale la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, in conseguenza della riduzione della pena principale all'esito del L L'A concordato. Lamenta inoltre che la Corte territoriale non aveva spiegato per quale ragione non l'avesse prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sarno Marco, nato a Cava de' Tirreni il 29 aprile 1989, avverso la sentenza in data 11/09/2020 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria da revocarsi dalla Corte di cassazione RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 11 settembre 2020 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 8 luglio 2019 del Giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore, ha rideterminato la pena applicata a Marco Sarno, come concordato dalle parti, in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e di norme processuali, ritenendo illegale la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, in conseguenza della riduzione della pena principale all'esito del L L'A concordato. Lamenta inoltre che la Corte territoriale non aveva spiegato per quale ragione non l'avesse prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, limitatamente alla pena accessoria, perché la riduzione della pena principale ha fatto venir meno il presupposto per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, da eliminarsi ai sensi dell'art. 620 lett. 1), cod. proc. pen. Non sussistono i requisiti del proscioglimento, siccome la Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come accertato dal Giudice di primo grado. Sotto tale profilo, il ricorso è manifestamente infondato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, pena accessoria che revoca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, 1'11 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Preside