Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36733/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36733/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36733/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 13/07/2020, la Corte di appello di Venezia rigettava l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Nucera Carmelo avverso la sentenza di condanna emessa in data 14.01.2004 dalla Corte di appello di Milano, irrevocabile in data 27/04/2006. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Nucera Carmelo, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 630,631,546,192,195 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva valutato il novum probatorio senza prendere in considerazione tutto il materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento penale di cui era stata richiesta la revisione ed omettendo, così, il doveroso giudizio comparativo; inoltre, la stessa valenza della nuova prova era stata valutata in maniera frettolosa ed insoddisfacente e senza tener presente l'intero carteggio processuale; neppure era stato considerato che la nuova prova era stata ritenuta dirimente ai fini dell'assoluzione del coimputato Tripodo da parte della Corte di appello di Milano con la sentenza del 14.12.2009.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 36733/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena censura dell'apprezzamento delle prove riesame di una decisione precedente riapertura della pratica adeguamento della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nucera Carmelo, nato a Melito di Porto Salvo il 26/10/1972 avverso la sentenza del 13/07/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/07/2020, la Corte di appello di Venezia rigettava l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Nucera Carmelo avverso la sentenza di condanna emessa in data 14.01.2004 dalla Corte di appello di Milano, irrevocabile in data 27/04/2006.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Nucera Carmelo, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 630,631,546,192,195 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva valutato il novum probatorio senza prendere in considerazione tutto il materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento penale di cui era stata richiesta la revisione ed omettendo, così, il doveroso giudizio comparativo; inoltre, la stessa valenza della nuova prova era stata valutata in maniera frettolosa ed insoddisfacente e senza tener presente l'intero carteggio processuale; neppure era stato considerato che la nuova prova era stata ritenuta dirimente ai fini dell'assoluzione del coimputato Tripodo da parte della Corte di appello di Milano con la sentenza del 14.12.2009.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva.

2. Va osservato, in via preliminare, che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez.3, n.18016 del 08/01/2019, Rv.276080 - 01). L'enunciato principio trova fondamento nel tenore testuale dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale si prevede che abbia ex se la legittimazione a promuovere la impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali solo il "difensore dell'imputato" e non anche, come si verifica nel caso della revisione, il difensore di colui il quale già sia stato condannato (cfr anche Sez.6, 18 gennaio 2018, n. 1751, in motivazione non essendo stata massimata sul punto la sentenza indicata; nello stesso senso, e sempre in motivazione, anche, Sez.5, 3 ottobre 2006, n. 32814).

3. Nella specie, il difensore del ricorrente non risulta munito di procura speciale ad hoc per proporre il presente ricorso. Né ha un qualche rilievo la circostanza che il difensore fosse stato munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione; infatti, la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata.

4. Il rilevato profilo di inammissibilità impedisce l'esame dei motivi proposti.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos