Sentenza — n. 36719/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Milano. con sentenza del 16 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2019, che aveva condannato Sesana Giampiero alla pena dì anni 1 e mesi 6 di reclusione, relativamente al reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000, (dichiarazione IVA del 2011 con un'imposta evasa di C 121.131,00).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36719/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SESANA GIAMPIERO nato a MILANO il 06/11/1968 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'inammissibili9tà del ricorso. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Milano. con sentenza del 16 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2019, che aveva condannato Sesana Giampiero alla pena dì anni 1 e mesi 6 di reclusione, relativamente al reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000, (dichiarazione IVA del 2011 con un'imposta evasa di C 121.131,00).
2. L'imputato propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2.
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento del superamento della soglia di punibilità. Già davanti al Tribunale il ricorrente aveva prodotto numerose fatture passive che ove adeguatamente valutate e contabilizzate avrebbero comportato il mancato superamento della soglia di punibilità, dell'art. 5, d. Igs. 74 del 2000. L'accertamento fiscale è stato compiuto con il metodo induttivo, ma in sede penale devono ricostruirsi il reddito e l'imposta evasa in via autonoma. Le fatture passive prodotte non sono state analizzate dai giudici di merito. La sentenza è carente di motivazione proprio sulla prospettazione del ricorrente nell'atto di appello sulle fatture passive prodotte. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto con la riproposizione degli stessi argomenti dell'appello. La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva come gli importi dei costi di cui alle fatture passive prodotte dal ricorrente (peraltro non registrate in contabilità) erano superiori di poche migliaia di C rispetto ai costi evidenziati con lo spesometro e questo non modificava la situazione relativamente al superamento della soglia di punibilità.
La Corte di appello rileva correttamente che i costi sono stati calcolati, anche quelli relativi ai dipendenti della società amministrata dal ricorrente, con l'accertamento del reddito di C 448.544,00 (597.333 meno 99.561 e meno 49.428). Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione ma ribadisce acriticamente il motivo dell'appello, senza prospettazioni specifiche sull'ammontare dei costi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il