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Sentenza — n. 36716/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36716/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36716/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 20 marzo 2019 il Tribunale di Avellino ha dichiarato non punibili per particolare tenuità del fatto, tra gli altri, Francesco Pomidoro, Giancarlo Ruta e Mario Evangelista, imputati del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, perché avevano effettuato senza autorizzazione la raccolta, il trasporto e il recupero di rifiuti speciali, provenienti da attività di demolizione, non pericolosi, in Mercogliano il 30 agosto 2012.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 131-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 36716/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso per cassazione avverso la sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen. si articola su due motivi, il primo per violazione di legge e il secondo per vizio di motivazione trattati congiuntamente. Si lamenta che il Tribunale, pur prendendo atto che si trattava di un unico fatto occasionale, era pervenuto alla pronuncia di condanna, nonostante avesse di fatto riconosciuto che trattavasi di un'operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto a una stabile o anche solo continuativa attività di gestione dei rifiuti o comunque scollegata da una fonte di produzione dello stesso rifiuto.

Parole chiave

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rifiuto edile smaltimento dei rifiuti autorizzazione alla discarica rifiuti non recuperabili inquinamento accidentale deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
Con sentenza in data 20 marzo 2019 il Tribunale di Avellino ha dichiarato non punibili per particolare tenuità del fatto, tra gli altri, Francesco Pomidoro, Giancarlo Ruta e Mario Evangelista, imputati del reato di cui agli art. 110 cod. pen.
art. 131-bis cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Pomidoro Francesco, nato ad Avellino il 02/08/1974; Ruta Giancarlo, nato ad Atripalda il 15/10/1975, Evangelista Mario, nato ad Atripalda il 02/10/1984, avverso la sentenza in data 20/03/2019 del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; letta la memoria dell'avv. Edoardo Volino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20 marzo 2019 il Tribunale di Avellino ha dichiarato non punibili per particolare tenuità del fatto, tra gli altri, Francesco Pomidoro, Giancarlo Ruta e Mario Evangelista, imputati del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, perché avevano effettuato senza autorizzazione la raccolta, il trasporto e il recupero di rifiuti speciali, provenienti da attività di demolizione, non pericolosi, in Mercogliano il 30 agosto 2012.

2. La difesa degli imputati espone che il Corpo Forestale, avendo ricevuto la segnalazione di uno sversamento illecito di rifiuti, aveva accertato che il 30 agosto 2012 sul posto indicato due persone stavano scaricando nelle fondazioni della rotatoria adiacente al cinema Moviplex dei sacchi contenenti calcinacci trasportati a bordo di un furgone. Gli operai della Leader Impianti (rappresentata da Ponnidoro), Ruta ed Evangelista, erano stati sorpresi mentre scaricavano, senza autorizzazione, nel cantiere della Cogetrans, impegnato nella realizzazione della rotatoria, rifiuti speciali costituiti da residui di lavorazione di altro cantiere interno al Moviplex ove la Leader Impianti stava eseguendo opere per conto della Global Cinema, società proprietaria del Moviplex.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen. si articola su due motivi, il primo per violazione di legge e il secondo per vizio di motivazione trattati congiuntamente. Si lamenta che il Tribunale, pur prendendo atto che si trattava di un unico fatto occasionale, era pervenuto alla pronuncia di condanna, nonostante avesse di fatto riconosciuto che trattavasi di un'operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto a una stabile o anche solo continuativa attività di gestione dei rifiuti o comunque scollegata da una fonte di produzione dello stesso rifiuto.

Il Giudice aveva considerato che la vicenda aveva tratto origine da una contingente condivisione di cantieri edili con sversamento occasionale di materiali nelle fondazioni della rotatoria, costituiti da residui di lavorazione di altro cantiere interno al Moviplex. Dalla sentenza impugnata era emersa l'occasionalità del trasporto per pochi metri e dello sversamento. Si argomenta che proprio perché era stata esclusa l'abitualità del comportamento, bisognava pronunciare l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Si lamenta che non erano stati valutati i seguenti elementi: l'ingente quantità di rifiuti, il minimo dell'organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita di materiali, la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto, le operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita, successiva vendita, eterogeneità dei rifiuti gestiti e caratteristiche del rifiuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Il reato dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 è escluso in ipotesi di condotta meramente occasionale (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375-01) e nel caso in esame il Giudice, pur ritenendo il fatto di particolare tenuità, non ha esaminato tale possibilità. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per mancanza di motivazione su un punto decisivo del tema di prova, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (maturata in data 30 agosto 2017).

Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, 1'11 marzo 2021 Il Consigliere