Sentenza — n. 36361/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 7 ottobre 2020 il Tribunale di Brescia ha applicato su concorde richiesta delle parti la pena di legge a Angela Aneuta Toncean per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorrente presenta un unico motivo di doglianza per violazione di legge, stante l'omessa applicazione della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36361/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorrente presenta un unico motivo di doglianza per violazione di legge, stante l'omessa applicazione della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Brescia, nel procedimento a carico di Toncean Angela Aneuta, nata in Romania il 27/03/1973, avverso la sentenza in data 07/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7 ottobre 2020 il Tribunale di Brescia ha applicato su concorde richiesta delle parti la pena di legge a Angela Aneuta Toncean per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Il ricorrente presenta un unico motivo di doglianza per violazione di legge, stante l'omessa applicazione della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato perché nella sentenza di patteggiamento il Giudice ha omesso di statuire sulla confisca, nonostante l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 prescriva la confisca obbligatoria nel caso dei reati tributari, ivi compresa la violazione dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. Le Sezioni Unite hanno di recente precisato con sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 — 03, che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca con rinvio al GIP di Brescia, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia al Tribunale di Brescia (Ufficio GIP) per nuovo giudizio sul punto. Così deciso, il 12 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Gra