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Sentenza — n. 36360/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36360/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36360/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 19 ottobre 2020 il Giudice dell'esecuzione di Novara ha rigettato l'istanza di restituzione dei beni proposta nell'interesse di Antonio e Alessandro Lento e ha ordinato la confisca dei beni in sequestro fino al valore di euro 615.554,72. I ricorrenti lamentano il vizio di motivazione perché il Giudice dell'esecuzione di Novara aveva disposto la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 della somma di euro 615.544,72 siccome il Giudice del patteggiannento nulla aveva statuito al riguardo. La quantificazione dell'importo era errata per eccesso, perché già il Tribunale del riesame di Novara aveva indicato come importo la somma di euro 377.130,92.

Regesto Legislator

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art. 676 cod. proc. pen, art. 322-ter cod. pen, art. 640-bis cod. pen; Sentenza — n. 36360/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorrenti lamentano il vizio di motivazione perché il Giudice dell'esecuzione di Novara aveva disposto la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 della somma di euro 615.544,72 siccome il Giudice del patteggiannento nulla aveva statuito al riguardo. La quantificazione dell'importo era errata per eccesso, perché già il Tribunale del riesame di Novara aveva indicato come importo la somma di euro 377.130,92.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali tassazione delle spese confisca dei proventi di reato esclusione dei nova spese legali recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 676 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in sede di esecuzione, è consentito, in virtù dell'art. 676 cod.
art. 322-ter cod. pen
pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato, qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.
art. 640-bis cod. pen
278464 — 01, resa nel caso del reato dell'art. 640-bis cod. pen.).
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Lento Antonio, nato a Lamezia Terme il 29/05/1967, Lento Alessandro, nato a Lamezia Terme il 02/03/1992, avverso l'ordinanza in data 19/10/2020 del Tribunale di Novara, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19 ottobre 2020 il Giudice dell'esecuzione di Novara ha rigettato l'istanza di restituzione dei beni proposta nell'interesse di Antonio e Alessandro Lento e ha ordinato la confisca dei beni in sequestro fino al valore di euro 615.554,72.

2. I ricorrenti lamentano il vizio di motivazione perché il Giudice dell'esecuzione di Novara aveva disposto la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 della somma di euro 615.544,72 siccome il Giudice del patteggiannento nulla aveva statuito al riguardo. La quantificazione dell'importo era errata per eccesso, perché già il Tribunale del riesame di Novara aveva indicato come importo la somma di euro 377.130,92.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono fondati. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in sede di esecuzione, è consentito, in virtù dell'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato, qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass., Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, Rv. 278464 — 01, resa nel caso del reato dell'art. 640-bis cod. pen.). Tuttavia, è necessario che vi sia una motivazione adeguata, mentre nel caso in esame, non solo il Giudice non ha spiegato le ragioni per le quali l'importo indicato costituisse il valore corrispondente al profitto del reato, ma ha anche ritenuto confiscabile un importo diverso da quello riportato nell'ordinanza del Tribunale del riesame. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Novara per nuovo giudizio Così deciso, il 12 maggio 2021 Il Consigliere esten