Sentenza — n. 36230/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 7 aprile 2021, il Tribunale di Napoli ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha rigettato l'istanza di riesame proposta Mario Alfano avverso il decreto di sequestro preventivo del profitto, anche per equivalente, del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000 nei confronti del medesimo ipotizzato quale legale rappresentante della G.P.N. Srl.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 10 bis d.lgs. 74/2000; Sentenza — n. 36230/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10 bis d.lgs. 74/2000 nei confronti del medesimo ipotizzato quale legale rappresentante della G.P.N. Srl.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Alfano Mario, nato a Gragnano il 08/10/1994 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 7 aprile 2021, il Tribunale di Napoli ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha rigettato l'istanza di riesame proposta Mario Alfano avverso il decreto di sequestro preventivo del profitto, anche per equivalente, del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000 nei confronti del medesimo ipotizzato quale legale rappresentante della G.P.N. Srl.
2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, Mario Alfano, anche nella veste di legale rappresentante dell'indicata società, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla declaratoria di inammissibilità del riesame.
3. Prima dell'udienza fissata per la discussione, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore del ricorrente, costituito procuratore speciale, essendo stato nelle more annullato il decreto di sequestro preventivo, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse alla trattazione dell'impugnazione.
4. Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione - rispetto alla quale è peraltro evidente la sopravvenuta carenza d'interesse - ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento, poiché dell'impugnazione per rinuncia non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, come l'intervenuta revoca della misura nei procedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736;
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916). Ed invero, in tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, Sentenza n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso 1'8 settembre 2