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Sentenza — n. 36225/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36225/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36225/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di riesame proposta dalla società Alfacantieri Srl al fine di ottenere la restituzione di un lotto di cantiere interessato da edificazione edilizia, sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36225/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Parole chiave

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effetto sospensivo della licenza edilizia diritto di ritenzione del locatore ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori azione di manutenzione sequestro cautelare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Roberti Luigi, n. a Copertino il 14/05/1959 quale I.r. della Alfacantieri Srl avverso l'ordinanza del 29/01/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di riesame proposta dalla società Alfacantieri Srl al fine di ottenere la restituzione di un lotto di cantiere interessato da edificazione edilizia, sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore della società deducendo, sotto plurimi profili, vizi di violazione di legge in relazione al fumus del reato ipotizzato.

3. Prima dell'udienza fissata per la discussione, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore della società ricorrente, costituito procuratore speciale.

4. Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata, stante la ragione dell'inammissibilità, in Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud A