Sentenza — n. 36220/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 1° aprile 2021 il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Gerardo Mascolo avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 8 marzo 2021 dal Gip di Nocera Inferiore, perché proveniente da soggetto che, come indagato, non aveva interesse ad agire, siccome le opere abusive erano della Velia Ambiente S.r.l. mentre, come legale rappresentante della società, non aveva rilasciato la procura speciale al difensore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 cod. proc. pen, art. 324 cod. proc. pen, art. 122 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36220/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Cass., Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca Carmela, Rv. 281098-01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mascolo Gerardo, nato a Vico Equense il 23/09/1996, avverso l'ordinanza in data 01/04/2021 del Tribunale del riesame di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. Gennaro Somma per l'indagato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1° aprile 2021 il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Gerardo Mascolo avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 8 marzo 2021 dal Gip di Nocera Inferiore, perché proveniente da soggetto che, come indagato, non aveva interesse ad agire, siccome le opere abusive erano della Velia Ambiente S.r.l. mentre, come legale rappresentante della società, non aveva rilasciato la procura speciale al difensore.
2. La difesa di Gerardo Mascolo ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge perché l'indagato ha diritto a proporre il riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. Precisa, nello specifico, che il suo assistito ha interesse alla restituzione dei beni, in quanto titolare di un rapporto di fatto, giuridicamente rilevante, qualificato dal rapporto obbligatorio con la società, scaturente dall'investitura conferita dall'assemblea dei soci. Con il secondo eccepisce la violazione di norme processuali perché la procura speciale alle liti era stata già conferita dal Mascolo, che, come legale rappresentante, è investito dalla legge del potere di rappresentanza della società. Ritiene l'applicazione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. al processo penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. E' pacifico che Mascolo Gerardo, in proprio e non quale legale rappresentante della Velia Ambiente S.r.l., ha presentato istanza di riesame per ottenere il dissequestro delle opere abusive realizzate dalla società. che.. Benvero, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.,v contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, l'imputato (o indagato) e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324 cod. proc. pen.
Tuttavia, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Cass., Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca Carmela, Rv. 281098-01).
Nel caso in esame, il ricorrente non può pretendere la restituzione delle opere abusive che sono della Velia Ambiente S.r.l. La società può agire, in persona del legale rappresentante, chiedendo la restituzione, ma è necessario, processualmente, che conferisca la procura speciale al difensore (tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep. 2012, Pambianchi, Rv. 251997-01, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257-01 e Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992-01). Ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena d'inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.
Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura speciale non è surrogata o surrogabile grazie al generale potere di rappresentanza della società da parte dell'amministratore, perché altro è la rappresentanza della società, che consente a questa di agire nel mondo giuridico a mezzo della persona fisica, altro è la procura speciale alle liti che dev'essere specificamente conferita al difensore dal soggetto che intende impugnare (si veda Cass., Sez. 2, n. 29775 del 16/09/2020, Ferrero, Rv. 279878-01, che ha affermato che in tema di querela, nel caso di società di grandi dimensioni in cui i poteri di rappresentanza legale sono specificamente assegnati a particolari soggetti, la procura speciale rilasciata per lo svolgimento di determinate operazioni inerenti a beni della società non può ritenersi automaticamente attributiva anche della legittimazione a proporre querela).
La possibilità poi di applicare l'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. per sanare il vizio della procura speciale nel processo penale è stat et espressamente esciusd. da Cass. Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01 Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 9 giugno 20