Sentenza — n. 36215/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAViolazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. e 2 d. Igs. 74 del 2000); difetto della motivazione in relazione all'individuazione del tipo di sequestro (diretto o per equivalente) della somma in oggetto. Il denaro depositato sul conto corrente della ditta individuale poteva formare oggetto solo di confisca (e di sequestro) diretta e non per equivalente. La stessa richiesta di sequestro del P.M. era in via diretta, per il sequestro del profitto del reato (nei confronti della ditta individuale), e in via subordinata il sequestro preventivo per equivalente nei confronti degli indagati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 321 cod. proc. pen, art. 2094 cod.civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36215/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione. In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORNINCASA BRUNO nato a CASAL DI PRINCIPE il 01/05/1969 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO: "Inammissibilità del ricorso". ricorso trattato ex ad, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FA1170 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione riesame, con ordinanza 20 ottobre 2020 ha rigettato l'appello proposto da Tornincasa Bruno avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 22 luglio 2020 che aveva rigettato la sua istanza di revoca del sequestro della somma di € 96.613,31 sul conto corrente intestato alla ditta individuale Tornincasa Bruno.
2. Ricorre in cassazione Tornincasa Bruno, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. e 2 d. Igs. 74 del 2000); difetto della motivazione in relazione all'individuazione del tipo di sequestro (diretto o per equivalente) della somma in oggetto. Il denaro depositato sul conto corrente della ditta individuale poteva formare oggetto solo di confisca (e di sequestro) diretta e non per equivalente. La stessa richiesta di sequestro del P.M. era in via diretta, per il sequestro del profitto del reato (nei confronti della ditta individuale), e in via subordinata il sequestro preventivo per equivalente nei confronti degli indagati.
Il Tribunale del riesame, invece, ha ritenuto di dovere qualificare anche il sequestro delle somme sul conto corrente della ditta individuale quale sequestro per equivalente e non diretto del profitto del reato. Il G.I.P. aveva ritenuto il sequestro del denaro, sul conto corrente della ditta individuale, un sequestro diretto del profitto del reato. Solo dopo la dimostrazione (con la documentazione) della lecita provenienza del denaro è stata mutata la qualifica del sequestro. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione. In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti). (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzí in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Nel caso in giudizio il ricorso è relativo, sostanzialmente, ai vizi della motivazione, in quanto il ricorrente contesta il provvedimento impugnato nella motivazione, sulla qualificazione del sequestro se per equivalente o diretto del profitto del reato. 3.
1. Infatti, nel caso di specie non può dirsi la motivazione dell'ordinanza impugnata mancante, o solo apparente, poiché la stessa ha i requisiti per rendere comprensibile la vicenda e per individuare l'iter logico della decisione. L'ordinanza impugnata adeguatamente, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva che le somme in sequestro devono ritenersi di proprietà del ricorrente persona fisica, in considerazione della natura della ditta individuale che non costituisce, a differenza delle società, un soggetto diverso dall'indagato, con la logica conseguenza che anche i due patrimoni non possono distinguersi (per identità d ratio vedi Sez. 6, Sentenza n.30085 del 16/05/2012 Cc. - dep. 23/07/2012 - Rv. 252995 - 01: "La normativa sulla responsabilità da reato degli enti prevista dal d.
Igs. 8 giugno 2001, n. 231 non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi"). Infatti, "La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale. In particolare, nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorso con un'impresa individuale, nei confronti del lavoratore il soggetto datoriale è, ai sensi dell'art. 2094 cod.civ., colui alle cui dipendenze e sotto la cui direzione la prestazione è svolta" (Sez.
LAVORO, Sentenza n. 3052 del 13/02/2006, Rv. 587457 - 01). Inoltre, la decisione applica correttamente la giurisprudenza, in materia di questa Corte di Cassazione: "In tema di reati tributari, ai fini della confisca diretta delle somme sequestrate sul conto corrente bancario dell'imputato, la natura fungibile del denaro non è sufficiente per qualificare come "profitto" del reato l'oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, costituisca un risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta.
In motivazione la Corte ha precisato che, per accertare se il denaro costituisce profitto del reato tributario, e, cioè, un risparmio di spesa aggredibile in via diretta, è necessario avere riguardo non all'identità fisica delle somme, ma al valore numerano delle disponibilità giacenti sul conto dell'imputato alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta, mentre il denaro versato successivamente a detto termine, che fosse stato sequestrato, non può essere ritenuto "profitto" del reato, ma rappresenta un'unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente" (Sez. 3, n. 6348 del 04/10/2018 - dep. 11/02/2019, TORELLI KATIUSCIA, Rv. 27485901; vedi anche Sez. 6, n. 6816 del 29/01/2019 - dep. 12/02/2019, SENA GRAZIANA, Rv. 27504801 e Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017 - dep. 27/02/2018, P.M. in proc.
Barletta e altro, Rv. 27235301). , 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31