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Sentenza — n. 36211/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36211/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36211/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 9 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Padova ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 4 luglio 2020 dal Tribunale di Padova ai danni tra gli altri di Antonio Coppola, indagato di riciclaggio delle somme provento di delitti fiscali, fratello di Roberto, indagato per essere il promotore e organizzatore di un'associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture inesistenti per evadere VIVA nell'ambito del commercio di carburanti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36211/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di tale cospicua motivazione, che mette al riparo la decisione dal vizio di violazione di legge, la difesa ha svolto delle censure generiche in ordine al presumibile riparto dell'onere della prova, che non appaiono coerenti con il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame, che ha confermato il sequestro preventivo delle somme nella disponibilità di Antonio Coppola semplicemente perché riconducibili al fratello Roberto. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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inchiesta per frode fiscale indagine per riciclaggio di denaro appropriazione indebita di fondi occultamento di beni beni sequestrati confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Coppola Antonio, nato a Napoli il 02/02/1963, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Rivarolo Immobiliare S.r.l., avverso l'ordinanza in data 09/09/2020 del Tribunale del riesame di Padova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Padova ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 4 luglio 2020 dal Tribunale di Padova ai danni tra gli altri di Antonio Coppola, indagato di riciclaggio delle somme provento di delitti fiscali, fratello di Roberto, indagato per essere il promotore e organizzatore di un'associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture inesistenti per evadere VIVA nell'ambito del commercio di carburanti.

2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Precisa di ì limitare le doglianze al sequestro della somma di C 93.975,00, trovata in contanti nella sua abitazione, nonché della somma di C 250.000,00 depositata sul libretto postale n. 40381 Lausdomini, beni rispetto a cui il Collegio non aveva fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro preventivo per equivalente a carico dell'intestatario fittizio. Il Tribunale aveva fatto discendere dai gravi indizi di colpevolezza del riciclaggio ascritto a lui la prova della disponibilità da parte di Roberto di tutto il suo patrimonio. Ribadisce che le somme sequestrate erano prive di collegamento con i conti correnti oggetto della contestazione del riciclaggio. Censura l'operato del Tribunale che aveva addossato alla difesa l'onere di dimostrare la provenienza delle proprie risorse, pur dove manchi la prova per alcuni beni della disponibilità indiretta di tali possidenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso infondato. Dalle intercettazioni, dai sequestri e dalle informazioni rese dai soggetti interrogati è stato possibile ricostruire che Roberto Coppola, con l'ausilio di Antonio Villani e degli altri indagati, ha organizzato e gestito per almeno due anni una lucrosa attività di commercio di carburanti con evasione dell'IVA per decine di milioni di euro, convogliando buona parte dei proventi delittuosi sui conti correnti intestati al fratello Antonio. Dopo aver analizzato alcuni decisivi elementi del compendio indiziario, il Tribunale del riesame ha ritenuto provata la fittizietà delle società interposte, funzionali all'evasione dell'IVA, perché nessuna di loro aveva mai effettivamente operato, le sedi erano inesistenti, gli amministratori formali erano soggetti estranei all'attività commerciale e i conti correnti erano gestiti da soggetti ricollegabili al Roberto Coppola.

Con riferimento specifico alla posizione del ricorrente, il Tribunale del riesame ha osservato che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per dodici anni e che la Rivarolo Immobiliare, di cui era legale rappresentante, era inattiva e non possedeva alcun bene. Grazie all'esame della documentazione bancaria, gli inquirenti hanno potuto ricostruire i passaggi delle somme di denaro da un conto all'altro, confermando l'ipotesi accusatoria: il denaro confluito sui conti di Antonio Coppola proveniva da due società amministrate di fatto dal fratello Roberto e usate come cartiere per l'attività delittuosa, la Fuel Green e la Farmer Oil.

Nonostante fosse nullatenente, il ricorrente aveva movimentato milioni di euro. Inoltre, non aveva giustificato la presenza di cospicue somme a casa sua, limitandosi a riferirle alla moglie, di cui non aveva provato la possidenza o lo svolgimento di attività. Anche la Rivarolo Immobiliare risultava aver movimentato cospicue somme di denaro riferibili, sulla base delle indagini, a società facenti capo al fratello Roberto. Ad esempio, aveva effettuato un bonifico di euro 200.000 in favore della Ing e Co. S.r.l., ulteriore società coinvolta nelle indagini.

A fronte di tale cospicua motivazione, che mette al riparo la decisione dal vizio di violazione di legge, la difesa ha svolto delle censure generiche in ordine al presumibile riparto dell'onere della prova, che non appaiono coerenti con il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame, che ha confermato il sequestro preventivo delle somme nella disponibilità di Antonio Coppola semplicemente perché riconducibili al fratello Roberto. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 12 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente U