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Sentenza — n. 36199/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36199/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36199/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 4 febbraio 2019 il Tribunale di Fermo ha condannato Giulia Spinozzi alle pene di legge per il reato di cui all'art. 64, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, quale datore di lavoro della ditta Safety Trend S.r.l., non aveva predisposto mezzi e impianti di estinzione degli incendi idonei e non aveva sottoposto al parere di conformità dei Vigili del Fuoco i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché le modifiche apportate a quelli esistenti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36199/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 64, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, quale datore di lavoro della ditta Safety Trend S.r.l., non aveva predisposto mezzi e impianti di estinzione degli incendi idonei e non aveva sottoposto al parere di conformità dei Vigili del Fuoco i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché le modifiche apportate a quelli esistenti.

Parole chiave

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impossibilità della prestazione omissione di soccorso carenza di urgenza incendio colposo inadempimento del locatore giustificato motivo per il mancato uso
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spinozzi Giulia, nata a San Benedetto del Tronto il 08/11/1969, avverso la sentenza in data 04/02/2019 del Tribunale di Fermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4 febbraio 2019 il Tribunale di Fermo ha condannato Giulia Spinozzi alle pene di legge per il reato di cui all'art. 64, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, quale datore di lavoro della ditta Safety Trend S.r.l., non aveva predisposto mezzi e impianti di estinzione degli incendi idonei e non aveva sottoposto al parere di conformità dei Vigili del Fuoco i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché le modifiche apportate a quelli esistenti.

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputata contesta la sussistenza del reato. Espone che le era stato concesso il termine di 90 giorni dalla notifica del verbale e che si era attivata prontamente per eseguire le prescrizioni. Tuttavia, nonostante la proroga, non aveva potuto adempiere perché aveva perso la disponibilità dei locali per sfratto per morosità. Lamenta che il Giudice non aveva tenuto conto della causa di forza maggiore. Denuncia il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Ed invero il Tribunale non ha motivato sulla causa di forza maggiore allegata dalla ricorrente che le ha impedito di adempiere la prescrizione. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per la fondatezza del motivo, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (maturata in data 27 gennaio 2020). Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) Non emergono invece ictu ()cui/ le ragioni per l'assoluzione nel merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, 1'11 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì tta