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Sentenza — n. 35991/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming police failure to warn suspect of rights during urgent medical tests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35991/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that police failed to warn the suspect of his rights during urgent medical tests. The appellant argued that the police officer's testimony contradicted the standard form, proving the mandatory warning was omitted, but the court found this to be a hypothetical error of judgment rather than a factual mistake. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a cassation decision based on alleged factual errors regarding procedural warnings must be substantiated by a specific false declaration or ideological false report; otherwise, such claims constitute a hypothetical error of judgment and are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual error claim procedural warning urgent medical tests error of judgment guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Avverso la sentenza della Corte di cassazione l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Circostanza che, tuttavia, non rileva ai fini del rispetto dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che non era stata oggetto del ricorso.
art. 625-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza della Corte di cassazione l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Circostanza che, tuttavia, non rileva ai fini del rispetto dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017
Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002
271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Asunis Sergio, nato a Serdiana il 12/12/1960 avverso la sentenza della Corte di cassazione del 17/12/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 dicembre 2020, depositata il 2 febbraio 2021, n. 3913, la Corte di Cassazione, sez. 4, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Asunis Sergio avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 31 ottobre 2019, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena (sospesa) di mesi 7 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, nonché alle sanzioni amministrative della revoca della patente di guida, sospensione della patente di guida per un anno e confisca dell'autovettura, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lettera c), e 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992.

2. Avverso la sentenza della Corte di cassazione l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente deduce la mancata considerazione, da parte della Corte di Cassazione, della prova evidente del mancato avviso ex art.114 disp. att. cod. proc. pen. L'errore di fatto lamentato consisterebbe nella circostanza che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare le emergenze probatorie, allegate dall'imputato al ricorso originario - in particolare, il verbale di accertamenti urgenti sulla persona - dalle quali risultava chiaramente che la Polizia Municipale aveva omesso di procedere all'avviso obbligatorio all'indagato sottoposto ad accertamenti alcolimetrici, ai sensi della norma richiamata; circostanza che sarebbe parimenti emersa dalla deposizione dibattimentale del teste Mereu, agente della Polizia Municipale, che aveva redatto il verbale dal quale, secondo la Corte di Cassazione e i giudici di merito, potrebbe evincersi che l'indagato prestò il consenso agli accertamenti e fu avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Secondo la difesa, dalle trascrizioni della deposizione si evince che il teste afferma espressamente che gli agenti di Polizia non avevano neppure avuto il tempo di notificare l'avviso all'indagato, il quale era stato immediatamente trasportato in ospedale dall'ambulanza, successivamente al sinistro. Trattasi, secondo la difesa, di erroredi fatto decisivo, la cui mancanza avrebbe portato ad una decisione differente, dovendosi dichiarare l'inutilizzabilità degli accertamenti ematochimici eseguiti irritualnnente. 2.2. Con una seconda doglianza, il ricorrente lamenta l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, del mancato avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, trattandosi di esami ematochimici eseguiti su richiesta della polizia giudiziaria (accertamento "d'autorità") e non in ragione di un protocollo sanitario.

Per la difesa, la Corte di Cassazione, omettendo di rispondere alla specifica censura sollevata dal ricorrente, ha dichiarato il motivo inammissibile sulla base dell'ultronea considerazione che l'imputato avrebbe prestato il consenso agli accertamenti medici. Circostanza che, tuttavia, non rileva ai fini del rispetto dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che non era stata oggetto del ricorso.

3. Con memoria datata 1° giugno 2021, la difesa ha depositato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, replicando alla requisitoria del pubblico ministero con cui si chiede l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto fuori dai limiti consentiti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. A parere della difesa, si tratta di un caso in cui la decisione della Corte è fondata sull'errata.supposizione di un fatto (l'avvenuto avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) la cui verità, in base alle emergenze processuali, è esclusa oggettivamente. Trattandosi di un modello di verbale prestampato, gli agenti 01 avrebbero dovuto indicare, nell'apposita sezione, l'avvenuto avviso al ricorrente, che tuttavia è mancante, come anche l'orario di conclusione delle operazioni di verbalizzazione. Richiamando sinteticamente i motivi di ricorso, la difesa insiste nell'accoglimento dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto il preteso errore di fatto sull'avvenuto avviso all'indagato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - è inammissibile, in quanto non proposto ai fini della correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza e, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Giova ricordare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente ha inteso riproporre il contrasto tra la deposizione del teste Mereu e il tenore del verbale redatto dal medesimo agente di polizia al momento dell'incidente, riproducendo nell'atto di impugnazione uno stralcio del documento prestampato.

Quest'ultimo riporta una frase del seguente tenore: «prima di procedere all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento, attesa la modificazione degli effetti delle sostanze sulla persona con il trascorrere del tempo, il conducente è stato informato della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia [...]». Essendo evidente, dunque, che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. sia stato fatto, ne deriva che le censure sollevate dal ricorrente sono volte indirettamente ad inficiare la valenza probatoria di tale verbale - attraverso dichiarazioni di segno asseritamente contrario dell'agente verbalizzatore - senza tuttavia che sia stata proposta una querela di falso o denuncia per falso ideologico nei confronti dei verbalizzanti.

Il preteso errore di fatto lamentato dal ricorrente con i motivi sub 2.1. e 2.2. deve, dunque, qualificarsi come ipotetico vizio di valutazione delle risultanze processuali, introdotto in questa sede attraverso la riproposizione delle medesime doglianze alle quali la Corte di legittimità ha adeguatamente dato risposta con la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei principi consolidati in materia di accertamenti urgenti sulla persona dell'indagato. Inconferente, infine, è la censura relativa all'ultronea considerazione, da parte della Corte di cassazione, che l'imputato avrebbe prestato il consenso agli accertamenti medici.

Al fine di verificare la legittimità e la linearità del ragionamento del giudice di legittimità, infatti, bisogna guardare a quanto affermato alle pagg. 5 (dal punto sub 6) e 6 (fino al primo capoverso) della sentenza, con cui la Corte ha esaustivamente dato risposta, richiamando la motivazione della Corte d'appello, alle censure del ricorrente, svolgendo considerazioni che devono ritenersi immuni da qualsivoglia errore percettivo.

2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,0